di Paolo Ficara – Nell’ultimo Consiglio Federale del 14 marzo, Gabriele Gravina in qualità di massimo dirigente aveva manifestato la volontà di adeguare le normative di ambito Figc alle nuove disposizioni dettate dal codice della crisi d’impresa. Casus belli che riguarda precipuamente la Reggina, ed il piano di ristrutturazione che ne suggerisce/impone il mancato rispetto delle scadenze federali.
Dopo una riunione avvenuta lunedì 20 marzo con il massimo dirigente federale, Mauro Balata vertice della Lega B ha inviato una comunicazione a tutte le società della cadetteria:
La riflessione svoltasi ha condotto a ritenere sussistente la necessità di approfondire l’effettiva compatibilità tra i due ambiti normativi – normativa federale e codice crisi d’impresa – in ragione delle peculiarità dell’ordinamento settoriale, con particolare riguardo alle verifiche sull’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche.
Ciò nel rispetto e in adempimento di quanto disciplinato dalla L. 91/1981, che all’art. 12 fissa il principio di sottoposizione delle società – specifica Balata nella sua missiva – a controlli sulla gestione amministrativa al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, con lo scopo superiore di garanzia del regolare svolgimento dei Campionati.
Il quadro abbisognerà di una valutazione sia contingente che prospettica, ragione per la quale proseguirà nelle prossime settimane l’interlocuzione utile al rinvenimento delle opportune misure da adottarsi a livello regolamentare.
Tradotto: la Figc non ha afferrato a due mani il problema, almeno non nell’immediato. Ed in ogni caso, rimane saldissimo il principio fondamentale sancito nella legge 91/1981, quella sulle “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, che all’art. 12 recita così:
Le societa' sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalita' approvate dal CONI. Tutte le deliberazioni delle societa' concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate. Nel caso di societa' affiliata a piu' federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attivita' cui la deliberazione si riferisce. In caso di mancata approvazione e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.