di Paolo Ficara – La puntata speciale di Scherzi a Parte sullo Stretto si è già conclusa. La baruffa ordita da qualche avvocato da strapazzo e che ha trovato l’adesione della Reggina e di altri due club, con la solita complicità dei soliti megafoni locali già reduci dai bei discorsi del 2023 sull’omologa, ha trovato il proprio epilogo.
La Procura Federale ha respinto il ricorso contro il Messina. Bolla di sapone, come l’ha descritta il Dispaccio, da subito. Brutto vantarsi, ma onestamente non se ne può più di un così infimo livello di disinformazione. Ricorso inammissibile e rigettato. Speriamo sia l’ultima figuraccia del signor Praticò e di chi lo tiene ancora come direttore generale della Reggina.
Ancor prima che dal sito della Figc, lo apprendiamo dalla bacheca facebook di Vittorio Galigani, già ampiamente espressosi su Tris Tv nei giorni scorsi. E che era stato bersagliato, sempre via social, proprio dall’improvvisato “professionista” di cui sopra. Di seguito, il dispositivo completo:
– Letto il ricorso, depositato agli atti della Federazione alle ore 22:45 del giorno 30 aprile 2026 e iscritto al Registro Generale dei
procedimenti n. 243/TFNSD, con il quale la AS Reggina 1914 SSD arl (da ora, la Reggina o la ricorrente) chiede, previa
sospensione del Campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026, di accertare le violazioni di nullità dell’iscrizione a detto campionato
della società ACR Messina srl e dei tesseramenti dalla stessa depositati presso il Dipartimento Interregionale, con inerente nullità di
tutta l’attività sportiva svolta dalla società e, dopo il trasferimento del suo titolo sportivo e dei citati tesseramenti alla società ACR
Messina 1900 SSD arl, con conseguente richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari ritenute di giustizia al sig. Davis Justin
Leigh e della sanzione della esclusione dal Campionato di Serie D, Girone I, 2025 – 2026 o, comunque, la sanzione della perdita
delle gare di detto Campionato disputate;
– La ricorrente formula istanza ex art. 97 CGS per la sospensione del ridetto campionato;
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Il ricorso appare manifestamente inammissibile, come lo è l’istanza cautelare.
In primis, la causa petendi del ricorso è data dalla dedotta invalidità di tutti gli atti, in particolare l’iscrizione al campionato di Serie
D 2025/2026 e il tesseramento dei calciatori sottoscritti dagli allora legali rappresentanti della ACR Messina srl.
Senonchè, siffatta dedotta invalidità, non fu accertata né sanzionata dal Dipartimento Interregionale della LND, che iscrisse la
società e ratificò i tesseramenti.
Con la conseguenza giuridica che, nel presente ricorso, si sarebbero dovuti impugnare l’atto di iscrizione e la ratifica dei
tesseramenti.
Con inerente status di controinteressato del Dipartimento Interregionale che, invece, non è stato evocato in giudizio.
In secundis, come noto e come ricorda la ricorrente, alla ACR Messina srl è stata, in corso di campionato, revocata l’affiliazione con
trasferimento del suo titolo sportivo e dei suoi tesseramenti alla odierna resistente.
E’ evidente che, trasferendo il titolo sportivo e il tesseramento dei giocatori alla nuova società, la Federazione ha riconosciuto la
validità e l’efficacia dell’iscrizione del luglio 2025 e dei tesseramenti.
Onde, anche per essa sussiste uno status di controinteressata, del tutto trascurato dalla ricorrente.
Infine, ben vero che la ricorrente ha notificato il ricorso ad una società (del tutto indifferente allo stesso) partecipante al Girone I del
Campionato di Serie D 2025/2026, ma è evidente che qualsiasi pronuncia non potrebbe essere resa in assenza del contraddittorio
con le società Savoia e Nissa, che precedono in classifica (quali, allo stato, prima e seconda del girone) la ricorrente, attualmente
terza.
Va fissata l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, disponendosi
l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del
contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che stanno attualmente disputando il campionato di
Serie D, Girone I, 2025/2026;
PQM
Dichiara inammissibile, e comunque rigetta, l’istanza cautelare di sospensione del campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026.
Fissa, per la trattazione del ricorso, l’udienza del giorno 12 maggio 2026, ore 10:00, in modalità “in presenza”, presso la sede
federale di via Campania 47, disponendosi l’abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendosi altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che
stanno attualmente disputando il campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026.
