Con la sentenza n. 1236/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (giudice monocratico dott. Francesco Campagna), la I sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria ha accertato la responsabilità contrattuale solidale di Hansard Europe Designated Activity Company e della società intermediaria collocatrice, condannandole al risarcimento di quasi trentamila euro, pari all’intero premio versato, al netto di quanto già restituito, oltre interessi dalla data di sottoscrizione del contratto, con integrale rifusione delle spese di lite a carico della compagnia irlandese.
La vicenda riguarda ancora una volta la polizza «Signature Bond Plus», sottoscritta nel 2011 da una risparmiatrice di Reggio Calabria, priva di competenze finanziarie, Dal 2015 i fondi sottostanti venivano dichiarati illiquidi e l’investimento veniva progressivamente azzerato. Il giudizio è stato proseguito dalla figlia, erede e beneficiaria della polizza.
La causa è stata patrocinata dall’Avv. Francesco Giordano dello Studio Legale LexOpera di Firenze.
I principi affermati
1. Prescrizione decennale, non quinquennale. Il Tribunale ha respinto l’eccezione della compagnia e aderisce all’orientamento più recente della Cassazione (Cass. n. 32226/2024; Cass. nn. 11401 e 14019/2025): l’azione risarcitoria per violazione degli obblighi informativi ha natura contrattuale e il termine decorre non dalla sottoscrizione, ma dalla manifestazione del danno patrimoniale accompagnata da un quid pluris che disveli il rischio taciuto — nella specie, la comunicazione di illiquidità dei fondi.
2. La compagnia emittente risponde in proprio. Confermata la natura prevalentemente finanziaria del prodotto (componente assicurativa «minimale e aleatoria»), con conseguente applicazione degli artt. 21 e 23 TUF. Hansard non può scaricare sull’intermediario l’onere informativo: ammettere il contrario consentirebbe all’emittente di «svincolarsi da qualunque onere di informazione e controllo delegando sempre la sottoscrizione dei contratti ad un intermediario», in aperto contrasto con la ratio di tutela del contraente debole
3. Culpa in vigilando sull’asset manager. Richiamando l’art. 87, comma 3 del Regolamento Consob 16190/07 e Cass. n. 26079/2025, il giudice afferma che non è ammissibile delegare ogni attività diversa da quella strettamente assicurativa senza esercitare un penetrante controllo sull’operato dei propri delegati. Hansard è rimasta «del tutto supina» rispetto alle scelte dell’asset manager svizzero, che acquistava strumenti illiquidi in violazione delle stesse condizioni generali di contratto (art. 11, che imponeva titoli trattati su mercati regolamentati e prontamente realizzabili). Nessuna prova di controlli, né di iniziative a tutela dei clienti neppure dopo l’emersione della crisi di liquidità: ne discende la violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c.
4. Materiale promozionale ingannevole e profilatura assente. Il prospetto presentava il prodotto come «una valida protezione dei propri risparmi» a «volatilità contenuta». Nessuna profilatura della cliente, nessuna valutazione di adeguatezza, nessun obbligo di astensione rispettato. La sottoscrizione del modulo con la dichiarazione di «avere letto, compreso e ricevuto» la documentazione non ha alcun rilievo probatorio, data la complessità dello strumento e il profilo della sottoscrittrice.
Il quadro d’insieme
La pronuncia si aggiunge, nel giro di poche settimane, alle due decisioni della Corte d’Appello di Firenze n. 2410/2026 (responsabilità risarcitoria solidale) e del Tribunale di Rieti n. 276/2026 (nullità del contratto per mancanza del contratto quadro ex art. 23 TUF, alla luce di Cass. n. 19293/2026).
Il messaggio che arriva dalle Corti italiane è ormai univoco, commenta l’Avv. Francesco Giordano (Studio Legale LexOpera, Firenze) difensore della risparmiatrice. Chi emette il prodotto risponde di come viene venduto e di come viene gestito. Il canale distributivo è neutro e il termine per agire non scatta dalla firma ma dal momento in cui il danno si manifesta. Chi ha una polizza Hansard bloccata non deve dare per scontato che sia troppo tardi.
