Nuovo sviluppo giudiziario nel maxiprocesso Maestrale-Olimpo-Imperium contro le cosche del Vibonese. La Procura generale di Catanzaro ha deciso di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la pronuncia con cui, lo scorso 29 giugno, la terza sezione penale della Corte d’Appello del capoluogo calabrese aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia contro una parte della sentenza emessa con rito abbreviato il 20 marzo 2025 dal giudice dell’udienza preliminare.
La decisione della Corte d’Appello era maturata dopo l’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’avvocato Sergio Rotundo. Secondo i giudici, infatti, «dal 31 marzo 2025 gli appelli contro le sentenze emesse in primo grado con rito abbreviato devono essere depositati esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, pena l’inammissibilità», ritenendo quindi non conforme la modalità utilizzata per il deposito dell’impugnazione.
La Procura generale, rappresentata dai sostituti Raffaella Sforza, Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci, ha ora deciso di rivolgersi alla Suprema Corte contestando la pronuncia dei giudici di secondo grado. Nel ricorso vengono evidenziati «vizi di illogicità» nella motivazione della sentenza e vengono inoltre prospettati «profili di illegittimità costituzionale» della disciplina che regola il deposito telematico degli atti di appello.
L’impugnazione originariamente proposta dalla Dda riguardava complessivamente 35 assoluzioni pronunciate nel giudizio abbreviato, di cui 30 totali e cinque parziali.
Tra le posizioni interessate figurano quelle del presunto boss di Parghelia Carmine Il Grande, dell’avvocato Francesco Sabatino, dell’avvocato Giacomo Franzoni, del presunto boss di Vibo Valentia Vincenzo Barba e del presunto boss di Filadelfia Rocco Anello, tutti assolti in primo grado nonostante le richieste di condanna formulate dall’accusa.
L’ultima parola sulla vicenda processuale spetterà ora alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se la decisione della Corte d’Appello debba essere confermata oppure annullata.
