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L’ex presidente Guacci perde il ricorso contro l’Autorità portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: nessuna corresponsione del Tfr

Con la Sentenza n. 504 del 9 maggio 2025, pronunciata nell’ambito del giudizio n. 2677/2024, il Tribunale di Palmi nella persona del Giudice del Lavoro dott. Carlo Gabutti, in accoglimento delle difese articolate dall’Autorità di Sistema Portuale Mari Tirreno meridionale e Ionio, ha rigettato il ricorso proposto dall’ex Presidente Giuseppe Guacci contro l’Autorità portuale.

In particolare, l’ex Presidente ha adito il Giudice del Lavoro, chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione: del TFR asseritamente maturato nel periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di Presidente; delle differenze contrattuali riconducibili ad un emolumento corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la conseguente condanna dell’AdSP al pagamento del dovuto oltre spese di lite.

In ordine alle differenze contrattuali richieste – si legge in un comunicato stampa dell’Autorità portuale – dall’ex presidente Guacci, il Tribunale di Palmi, riconoscendo la natura retributiva dei diritti azionati, ha accolto l’eccezione esperita dall’AdSP, di prescrizione del presunto credito vantato dal ricorrente.

L’AdSP, infatti, ferma la contestazione nel merito di tutti i motivi di ricorso, ha evidenziato, in via preliminare, che i diritti azionati dall’ex Presidente, hanno natura retributiva, e, come tali, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 e 5 codice civile.

Nello specifico, nel caso di specie, l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ha rilevato come non sia stata provata dal Guacci, in giudizio, l’interruzione della prescrizione prima della consumazione del quinquennio successivo alla cessazione dalla carica di Presidente.

Anche in tema di TFR, il Giudice del Lavoro ha statuito che non risulta in alcun modo provata la interruzione della prescrizione del domandato diritto, in quanto i documenti indicati da parte ricorrente, come atti interruttivi, afferiscono solo alle differenze retributive.

Per le ragioni predette il ricorso è stato rigettato in ogni parte con condanna dell’ex Presidente al pagamento delle spese di lite.

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