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Tar conferma scioglimento comune di Capistrano: respinto ricorso ex amministratori

“Deve ritenersi compiutamente provata, da un lato, la presenza della criminalità organizzata sul territorio comunale e, dall’altro, il rapporto tra esponenti della malavita e amministratori locali” Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dagli ex amministratori del Comune di Capistrano (Vibo Valentia) per contestare il Dpr con il quale a metà ottobre scorso è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata.

Con l’impugnativa in questione, i ricorrenti, tra l’altro: rappresentavano un errore procedimentale, non avendo la commissione d’accesso rispettato il termine massimo per depositare la propria relazione; evidenziavano come la decisione dello scioglimento sia stata conseguenza di un pregiudizio derivante dalla collocazione geografica dell’ente; e rappresentavano la contraddittorietà del provvedimento. Il Tar, premettendo in linea generale come i ricorrenti non abbiano allegato “alcun elemento per dimostrare l’inosservanza del termine per la produzione della relazione, ha successivamente escluso che “il provvedimento di scioglimento si fondi su un pregiudizio territoriale”; e tutto ciò in quanto “la presenza nell’ambito comunale di consorterie mafiose, non costituisce la ragione del commissariamento dell’ente” essendo stata la decisione basata “su una serie di elementi concreti che dimostrano l’influenza mafiosa sull’amministrazione locale”. Sul tema degli “effettivi influssi sulla gestione dell’ente”, i giudici hanno inizialmente escluso “che lo scioglimento si basi su un presunto scambio politico mafioso: tale tesi, non trova alcun riscontro negli atti istruttori né nella proposta ministeriale”; e a fronte di ciò “perdono di mordente le argomentazioni spese da parte ricorrente, atteso che esse si esauriscono nella negazione dell’influenza della criminalità organizzata sull’ente locale, sulla scorta dell’osservazione (pacifica) che nessun amministratore risulterebbe indagato o condannato per reati di tale indole: tuttavia, da un lato, sono acclarati i rapporti opachi (al di là del rilievo penale) con soggetti controindicati e, dall’altro, è evidente il tentativo di mantenere una parvenza di regolarità nel processo elettorale”.

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