“Considerato il reiterarsi di segnalazioni, relative alla difficoltà nel garantire l’assistenza e la piena integrazione degli alunni diversamente abili a causa della presa di posizione di collaboratori scolastici che ritengono di non doversi occupare dell’assistenza e dell’igiene degli alunni con disabilità provvedendo anche, ove necessario, al cambio del pannolino, mi preme portare a conoscenza che la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/16, ha ribadito la condanna penale a tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile”: è quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.
“Le suddette collaboratrici non hanno rispettato il contratto di lavoro – continua Marziale – che prevede, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientrare quello “dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità”. L’aspetto ancora più significativo della sentenza è rappresentato dal principio che i collaboratori scolastici, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di tale assistenza, che comprende anche il cambio del pannolino, equivale al rifiuto di atti d’ufficio”.
“La Corte di Cassazione – conclude il Garante – ha anche affrontato direttamente il tema dell’esigibilità della mansione concludendo in modo netto che “non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenza igieniche”, rigettando la tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato di “funzioni aggiuntive incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all’esito di specifici corsi di formazione”. I collaboratori scolastici, quindi, sono tenuti al cambio del pannolino anche se non hanno mai ricevuto, per tale mansione, né una formazione specifica né un compenso a ciò finalizzato”.