La “rigida previsione contenuta nella risalente disciplina introdotta nel 1992” che assegna solo ai Comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC), deve ritenersi “cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di sviluppo dell’intero territorio regionale”. È quanto si legge nella sentenza con la quale la Corte costituzionale – dopo la pronuncia numero 137 del 2024, con cui è stata dichiarata, a seguito di autorimessione, l’illegittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di Ncc, – è tornata a giudicare il ricorso del governo avverso l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria numero 16 del 2023.
“Tale disposizione – ha precisato la sentenza – riveste una duplice portata normativa: da un lato, infatti, alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di Ncc, dall’altro la disciplina attraverso una assegnazione diretta di tali autorizzazioni alla Ferrovie della Calabria srl”. In riferimento al primo aspetto, la sentenza ha chiarito che “il principio di sussidiarietà non si oppone – spiega una nota della Consulta -, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al Ncc”.
Dal momento che è la “quasi totale assenza di vettori” il motivo che ha spinto il legislatore regionale ad intervenire, la norma risulta funzionale a potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che “concorre” a dare “effettività” alla libertà di circolazione”. La sentenza ha invece dichiarato “l’illegittimità costituzionale della previsione del rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di Ncc direttamente a Ferrovie della Calabria srl: tale disciplina viola, infatti, l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge numero 21 del 1992 e si pone pertanto in contrasto con la competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”, che assume carattere trasversale e prevalente, fungendo “da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale”, “sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta”.