La richiesta di un sequestro preventivo si era già discussa a ottobre del 2022 davanti al Gip, che per primo aveva rigettato le tesi con cui la Procura della Repubblica di Catanzaro aveva sostenuto le ragioni di un atto d’urgenza nell’area del torrente Beltrame, la stessa in cui nel 2000 si è verificata la tragedia del camping “Le Giare”.
A essere messo in discussione l’operato dell’ex sindaco Ernesto Alecci e del suo successore Daniele Vacca, attuale primo cittadino di Soverato, su cui si esprime ora il Tribunale del Riesame di Catanzaro che, per la seconda volta, rigetta la richiesta di un sequestro preventivo dell’area.
I due sindaci erano stati accusati di essere responsabili di rifiuti di atti d’ufficio per la mancata chiusura di un varco che permetteva il passaggio all’interno del torrente Beltrame, in una tesi accusatoria smontata dall’avvocato Domenico Calabretta, difensore di fiducia dei due sindaci.
Il legale ha ricostruito minuziosamente le azioni dell’ente soveratese per rispondere alla pubblica accusa che aveva ipotizzato delle responsabilità dei due primi cittadini per una supposta omissione nel vietare in maniera assoluta, oltre che immediata, l’accesso del pubblico al letto del torrente.
<<Le azioni dei due sindaci- spiega l’avvocato Calabretta- hanno testimoniato l’interesse nei confronti del potenziale pericolo che ha preso forma nelle ordinanze necessarie a evidenziare il rischio per la pubblica incolumità e nelle azioni alla base del finanziamento per realizzare i lavori di messa in sicurezza, chiesto e ottenuto dall’ente che ha avviato i lavori poi interrotti dalla ditta esecutrice per cause di forza maggiore>>.
Una visione che il tribunale accoglie pienamente, mettendo il rilievo le risultanze degli atti esaminati per cui risulta “che già con ordinanza del 10 luglio del 2020, il sindaco, in ottemperanza a quanto sarebbe stato poi diffidato di fare dalla Regione Calabria (con la nota del 2 agosto del 2021), aveva interdetto il transito, la sosta e la permanenza nell’alveo del torrente in periodi di allerta meteo e, dunque, aveva adottato un provvedimento di somma urgenza proprio al fine di arginare il pericolo per la pubblica incolumità, peraltro a suo tempo dallo stesso tempestivamente segnalato“.
A ciò si aggiunge nell’ordinanza “che, a seguito della diffida della Regione Calabria del 15 luglio 2021, il Comune di Soverato precisava di non aver realizzato argini di chiusura, né di aver provveduto all’apertura di varchi, così come richiesto. Ma non solo. Il Sindaco, oltre ad aver già adottato i provvedimenti contingibili e urgenti affrontava il problema con proposito definitivamente risolutivo e ciò faceva mediante l’approvazione avvenuta il 15 dicembre del 2021 del progetto di esecuzione dei lavori di costruzione dell’argine”. Il Tribunale sottolinea come l’interruzione dei lavori non ancora ultimati sia avvenuta per un impedimento sorto in corso di esecuzione, dapprima non previsto, né rilevato, e come sia “non certamente ascrivibile all’Autorità amministrativa“.
Una chiara posizione per cui, concludono i giudici, “nessun rifiuto indebito, appare imputabile al sindaco Alecci, né al Sindaco Vacca, che al primo è succeduto dal 23 dicembre del 2021, non emergendo, nel caso di specie sottoposto alla cognizione di questo Tribunale, che gli stessi si siano sottratti alla valutazione d’urgenza dell’atto del proprio ufficio, avendo, anzi, adottato, a tempo debito, tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare il rischio per la pubblica incolumità, quale derivante dalle criticità rilevate sull’ alveo del torrente Beltrame“.
I giudici escludono pertanto la sussistenza sia dell’elemento psicologico del reato ipotizzato sia di quello materiale a carico dei due sindaci.