“Prevista anche per il 2023 la competenza per i Consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali più rappresentative sulla verifica dei requisiti circa l’osservanza delle prescrizioni del CCNL e sulla congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini di Paesi terzi. Il decreto legge “Milleproroghe” n.198/22, infatti, estende anche al 2023 quanto stabilito dal decreto Semplificazioni (in vigore dal 22 giugno 2022 – conv in legge n.122/22) il quale dispone percorsi più agili per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 2022 (ora anche 2023), mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui alla legge n.12/79 (tra i quali i Consulenti del lavoro) e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In particolare, ad essi è demandata la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro (INL), in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili”.
L’INL ha emanato la nota n.3820/22 con la quale informava che le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall’impresa) non spettano più all’INL, ma ai soggetti sopra definiti. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’INL ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull’asseverazione con la circolare n.3/22, rilasciando anche il modello da utilizzare. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore, sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile, o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, o dall’ultimo bilancio di esercizio.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro”.
Lo comunica in una nota la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria.