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TAR annulla concorso per specialista area amministrativa del Comune di Reggio Calabria: trasmessi gli atti in Procura

Giunge a conclusione la vicenda giudiziaria che ha visto interessata la Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito di un complesso contenzioso proposto da un dipendente a seguito della procedura concorsuale per progressione verticale indetta nell’aprile del 2021 e finalizzata alla selezione interna, per titoli ed esami, ex art. 22, comma 15 d.lgs. n. 75 del 2017, per copertura di n. 6 posti cat. D, profilo professionale Specialista Area Amministrativa.

Il ricorso, proposto dal dipendente risultato non vincitore, dinanzi al TAR di Reggio Calabria, e patrocinato dagli Avv.ti Michela Catanese e Federica Maria Anna Morabito, e finalizzato ad ottenere l’annullamento della procedura in ragione della mancanza in capo ad una dipendente risultata vincitrice del requisito di ammissione nonché per la operata evidente inversione delle fasi procedimentali così come tassativamente scandite dal bando medesimo, si è concluso con sentenza di accoglimento.

Il TAR reggino infatti, nell’accogliere le censure sollevate dalle procuratrici di parte ricorrente, non solo ha invalidato la procedura ritenendo che difettasse in capo ad uno dei candidati ammessi (poi risultato vincitore) il possesso del requisito di ammissione previsto dal bando, ma ha altresì ordinato la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per quel che riguarda l’inversione delle fasi procedimentali così come tassativamente scandite dal bando di concorso.

Con principio di chiaro e limpido tenore, infatti, il Collegio giudicante ha rilevato che “il principio per cui alla valutazione dei titoli debba procedersi in un momento antecedente alla valutazione delle prove è finalizzato ad evitare che il punteggio attribuito per i titoli stessi possa essere condizionato dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti”.

Peraltro, quanto disposto dal bando trova immediato riscontro normativo nell’art. 8 comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che prevede che nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Proprio tale norma mira a garantire, attraverso la sequenza delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte, l’imparzialità dell’operato delle commissioni giudicatrici di concorso, evitando in tal modo che l’attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte, calibrando i punteggi da attribuire ai candidati.

Nella vicenda in esame – chiarisce ancora il TAR reggino – non solo la commissione aveva proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ad oltre un mese dalla correzione degli elaborati, ma solo dopo tale correzione ha individuato i criteri di valutazione dei curricula dei candidati ribaltando il principio generale per cui è necessario predeterminare tali criteri di valutazione in un momento antecedente alla valutazione delle prove, onde evitare che il punteggio attribuito per i titoli stessi possa essere condizionato dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti.

Alla luce della riscontrata violazione delle citate disposizioni di legge e di regolamento, il Collegio ha infine ritenuto di dover disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per le valutazioni di propria competenza.

Pronuncia, dunque, pienamente satisfattiva delle censure vantante dal dipendente ricorrente e della sua difesa che, finalmente, ha reso giustizia in ordine ad una procedura condotta in modo certamente poco chiaro dall’Ente Città Metropolitana.

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