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Da domenica attivo il “telefono anticaccia” di AIDAA: “Come contrastare caccia e cacciatori”

“I Cacciatori possono fare quello che vogliono nel mio terreno? Possono sparare stando vicino alle case? Possono entrare nel mio fondo anche se coltivato? Queste sono le domande più ricorrenti – si legge in una nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – a pochi giorni dall’inizio della caccia che vengono rivolte al telefono anti caccia dell’AIDAA, si tratta di tre domande le cui risposte come in altri casi sono “No non possono” infatti se la legge riconosce attraverso l’articolo 842 del codice civile (realizzato in periodo fascista) il diritto di cacciare e quello di attraversamento di un fondo anche privato violando palesemente del principio di uguaglianza tra i cittadini e si permette ai cacciatori armati di invadere senza conseguenze la proprietà privata altrui, dall’altra parte esistono dei correttivi specifici come quello del divieto di sparo nelle vicinanze delle abitazioni civili e di tutti gli insediamenti urbani o anche extraurbani quali stalle, campi sportivi o scuole. I cacciatori non possono infatti avvicinarsi ne esercitare la caccia a A UNA DISTANZA DI 100 METRI DA CASE, FABBRICHE , EDIFICI ADIBITI A POSTO DI LAVORO. E’ VIETATO SPARARE IN DIREZIONE DEGLI STESSI DA DISTANZA INFERIORE DI 150 METRI. ESERCITARE LA CACCIA A UNA DISTANZA DI 50 METRI DALLE STRADE (COMPRESE QUELLE COMUNALI NON ASFALTATE) E DALLE FERROVIE. Cosi come esistono Limitazioni di carattere generale sono l’istituzione di un “fondo chiuso” ovvero la presenza di “colture in atto suscettibili di danno”.
Si ha “fondo chiuso” a termini di legge (art. 15, comma 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.)[1] quando il proprietario o il conduttore del fondo abbia predisposto lungo tutto il perimetro del terreno una recinzione costituita da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1.20, o delimitati da corsi d’acqua perenni dalla profondità di almeno metri 1.50 e larghezza di non meno di 3 metri.    Obblighi in capo al proprietario o al conduttore quelli di tabellazione visibile lungo il perimetro e di comunicazione alla Regione e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti, secondo normativa regionale (in Sardegna l’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e il Comitato provinciale faunistico, avente sede presso le Amministrazioni provinciali).
Vi sono anche i divieti generali di attività venatoria nei terreni in attualità di coltivazione ovvero quei terreni su cui incidono frutteti specializzativigneti uliveti fino alla data del raccolto e in tutti i terreni individuati dalle regioni in attualità di coltivazione (art. 15, commi 7° e 8°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.). Per tutti questi terreni il divieto di caccia si suppone nell’interesse delle coltivazioni e tende a prevenire eventuali danni all’agricoltura che causano l’obbligo di risarcimento a spese dello Stato.
Il telefono ANTI CACCIA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE.
Il telefono anticaccia da informazioni precise su come contrastare l’attività venatoria e risponde al 3479269949 a partire da domenica 19 nelle ore del mattino.
Per le segnalazioni e le denunce delle violazioni invece occorre chiamare i CARABINIERI FORESTALI AL NUMERO 15 15″.
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