Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex procuratore capo di Lucera Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale Pg in Cassazione, che aveva impugnato la delibera con cui l’11 aprile 2018 il Consiglio superiore della magistratura aveva nominato il magistrato Giovanni Bombardieri procuratore capo di Reggio Calabria. Nel procedimento di secondo grado, quindi, i giudici amministrativi hanno ribaltato la decisione del Tar del Lazio che, nel 2021, aveva respinto il ricorso di Seccia.
Secondo quest’ultimo, la decisione del Csm sarebbe stata inficiata “dalla sottovalutazione – e’ scritto nella sentenza – delle proprie esperienze di funzioni direttive inquirenti e i relativi risultati nella repressione del fenomeno di criminalita’ organizzata, in particolare la cosiddetta ‘mafia garganica’, illegittimamente pretermessa in chiave comparativa rispetto al controinteressato in ragione dell’esperienza vantata da quest’ultimo con riguardo al diverso fenomeno criminale della ‘ndrangheta, presente nel territorio di competenza dell’ufficio di Procura oggetto dell’incarico”. Stando al ricorso di Seccia, “ulteriori censure hanno riguardato il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Bombardieri per i profili delle capacita’ organizzativa, capacita’ relazionale ed informatica, oltre che la carenza di istruttoria con riguardo all’acquisizione del parere attitudinale e alla valutazione del progetto organizzativo per l’ufficio da conferire formulato da Seccia”.
Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione definendo la delibera del Csm come “carente per non aver minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia nella trattazione dei procedimenti sui reati associativi, in cui il ricorrente ha svolto funzioni di coordinamento investigativo, in virtu’ dell’incarico di coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Bari”. Inoltre, ci sarebbe stata una “ingiustificata ed illogica prevalenza attribuita al dottor Bombardieri per la maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista. La sua collocazione geografica nel distretto di Reggio Calabria non vale infatti a giustificare sul piano normativo e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri”. Infine, secondo i giudici amministrativi di secondo grado, la delibera del Csm “trascura le esperienze direttive di Seccia, di cui Bombardieri e’ privo, per avere svolto solo funzioni semidirettive, e conseguentemente i risultati ottenuti dal primo, benche’ questi emergano dal suo fascicolo personale agli atti della procedura concorsuale in contestazione”.
Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, quindi “va annullato il conferimento dell’incarico direttivo” e “il Consiglio superiore della magistratura dovra’ pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformita’ a quanto accertato nel giudizio”