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Tfn, la durissima motivazione per il -3: “Se la Reggina stessa non ritiene essenziali i pagamenti, come pensava di ricevere autorizzazione dal Tribunale?”

di Paolo Ficara – Un castello di carte. Quattro mesi di propaganda mediatica, iniziati con l’intervista di Felice Bosman Saladini a Calcio&Finanza in cui annunciava la richiesta di ristrutturazione debiti, sono stati spazzati via dalla motivazione con cui il Tfn ha spiegato l’applicazione dei tre punti di handicap alla Reggina. Con buona pace di comunicati ed interviste basati sul dico e non dico. Di seguito andiamo a pubblicare i testi dei passaggi più imbarazzanti, in calce troverete il rimando al documento ufficiale emesso dalla Figc.

GLI STIPENDILa Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società Reggina 1914 Srl, entro il termine del 16 febbraio 2023, non aveva provveduto al pagamento, in favore di alcuni tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 […] La Co.Vi.So.C. evidenziava che tale circostanza era stata confermata dalla stessa società sportiva, la quale, con nota del 16 febbraio 2023, aveva comunicato alla Co.Vi.So.C. di aver pagato tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, ad eccezione dei calciatori Adjapong, Agostinelli, Dutu, Ravaglia, Santander, Giraudo e Lucidi. 

PER L’IRPEF IL TRIBUNALE NON CONCEDE L’OK, MA... – Anche tale mancato pagamento era stato confermato dalla società, la quale, a sostegno dell’impossibilità del pagamento, aveva fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. il provvedimento del 16 febbraio 2023, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito della procedura volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. art. 57 d.lgs 14/2019, aveva negato l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari pregressi. Oltre al provvedimento del Tribunale, la Reggina aveva trasmesso alla Co.Vi.So.C. il ricorso ex art. art. 40 d.lgs 14/2019 presentato al Tribunale di Reggio Calabria, nonché il parere negativo reso dal Commissario Giudiziale.

IL PRIMO SCIVOLONENel corso delle indagini, con riferimento ad entrambi i procedimenti, la Procura procedeva all’audizione del sig. Paolo Castaldi, il quale riferiva di non conoscere il motivo per il quale la società non avesse provveduto al pagamento degli emolumenti di alcuni calciatori e, in ordine al mancato versamento delle ritenute Irpef, si riportava ai documenti consegnati, riservandosi di integrarli con ulteriore documentazione. In data 18 marzo 2023, la Procura Federale notificava al sig. Paolo Castaldi e alla società Reggina 1914 Srl l’avviso di conclusione delle indagini relativo ai due procedimenti. Nessuno degli incolpati faceva pervenire memorie. Veniva, tuttavia, ascoltato il Presidente della società, Dott. Cardona, il quale faceva presente che la società non aveva pagato le ritenute Irpef in quanto non autorizzata dal Tribunale di Reggio Calabria e, in ordine agli emolumenti dei mesi di novembre e dicembre 2022, depositava il provvedimento, datato 15 marzo 2023, con il quale il Tribunale, relativamente agli emolumenti di gennaio e febbraio 2023, ne autorizzava il pagamento limitatamente ai componenti della “Prima Squadra Reggina” e ai tesserati federali.

E’ LA REGGINA A RITENERE NON NECESSARIO IL PAGAMENTO DELLE TASSE, IL TRIBUNALE SI LIMITA AD AVALLARECon istanza n. 6 del 15 febbraio 2023, depositata il 16 febbraio, la Reggina, dopo aver dato atto:
– di avere necessità di eseguire entro il 16 febbraio 2023 alcuni pagamenti di debiti tributari e previdenziali pregressi descritti nell’all. 1 (i debiti tributari e contributivi pregressi);
– del fatto che il pagamento di tali debiti tributari e contributivi pregressi è prescritto dall’art. 85 lett. B) par. VII NOIF, ma non sono di per sé funzionali a garantire la continuità aziendale;
– del fatto che la società era intenzionata ad avanzare agli Enti creditori proposte di transazione ex art. 63 CCII;
chiedeva al Tribunale di autorizzare il pagamento dei debiti tributari e contributivi descritti nell’all. 1 entro il 16 febbraio 2023, sebbene essi non siano di per sè funzionali a garantire la continuità aziendale. Il Tribunale, con provvedimento del 16 febbraio 2023, ritenendo i suddetti pagamenti non essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa, né rientranti tra quelli funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori, visto il parere contrario del Commissario Giudiziale, rigettava l’istanza. 

RIMPIATTINO E RICHIESTE FUORI TEMPO MASSIMOCon istanza n. 9, depositata il 9 marzo 2023, la Reggina, nell’evidenziare che, entro il 16.3.2023, la stessa avrebbe dovuto documentare alla Co.Vi.So.C. l’intervenuto pagamento degli emolumenti e degli oneri tributari e contributivi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2023 nonché di quelli antecedenti laddove non pagati, e nel sottolineare che il pagamento di detti debiti, in forza della normativa federale, doveva ritenersi essenziale per la prosecuzione dell’attività di impresa, chiedeva di essere autorizzata a tali pagamenti. All’istanza la Reggina allegava un prospetto delle somme dovute per emolumenti e oneri tributari al 28.2.2023 (nel quale erano indicati anche i pagamenti relativi agli emolumenti del periodo novembre-dicembre dei calciatori ceduti) ed un prospetto dei debiti relativi al solo bimestre gennaio-febbraio 2023. Il Tribunale, in data 13.3.2023, nel rispondere all’istanza n. 9, autorizzava i pagamenti degli emolumenti e negava l’autorizzazione per i pagamenti dei debiti tributari e previdenziali. Con istanza n. 10 del 14 marzo 2023, la società, al fine di non incorrere in errori interpretativi circa il dispositivo di cui al precedente punto (dispositivo del provvedimento del 13.3.2023 che autorizzava il pagamento degli emolumenti) che potrebbero determinare violazione di quanto al decreto dello scorso 29 dicembre 2022, divideva per categoria i pagamenti di cui chiedeva al Tribunale nuovamente l’autorizzazione. Con provvedimento del 15.3.2023, il Tribunale autorizzava i pagamenti in favore dei componenti della “Prima Squadra Reggina” e dei tesserati federali nonché il fondo di fine carriera relativo componenti della “Prima Squadra Reggina” per i mesi di gennaio e febbraio 2023. Rigettava per il resto. 

NESSUNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE[…] gli odierni deferiti, sia al momento della proposizione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e sia durante la pendenza della procedura, erano pienamente consapevoli di essere parte di una procedura concorsuale, o, secondo alcuni, para concorsuale, retta da regole ben precise in virtù delle quali ogni atto deve essere espressamente autorizzato.
Ecco che, dunque, il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata negata l’autorizzazione al pagamento degli oneri contributivi non può essere visto come un fatto imponderabile, imprevisto o imprevedibile.
Non solo. Nel caso di specie difetta anche il secondo presupposto. Gli odierni deferiti, proprio perché soggetti sottoposti, oltre che all’ordinamento statale, anche all’ordinamento sportivo, erano ben consapevoli delle regole e delle norme, con le relative modalità e tempistiche, previste e dettate da tale ultimo ordinamento in materia gestionale e economica.
Così come erano ben consapevoli della “essenzialità” dei pagamenti che dovevano essere eseguiti entro la data del 16 febbraio 2023, attese le conseguenze che l’ordinamento sportivo, in virtù dei principi innanzi ricordati, fa discendere dall’omissione degli stessi, anche in termini di continuità aziendale. Il pagamento degli oneri tributari (così come il pagamento degli emolumenti), difatti, se per una normale società può, in astratto, essere considerato non essenziale per lo svolgimento dell’attività di impresa, per una società sportiva, per effetto della normativa innanzi evidenziata e delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, deve essere ritenuto determinante e funzionale allo svolgimento di tale attività.
In altri termini, le conseguenze previste dall’ordinamento sportivo in caso di mancato pagamento degli oneri tributari o anche degli emolumenti, consistenti nell’irrogazione di punti di penalizzazione, sono idonee ad influire sulla regolare partecipazione al campionato, sulla eventuale promozione o retrocessione della squadra calcistica, e quindi sul core business dell’impresa società sportiva. 

“TOTALE CARENZA DI DILIGENZA”È evidente, dunque, la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento oggi contestato, non essendosi in alcun modo preoccupati per tempo di come affrontare la questione.
Ma questa non è l’unica circostanza che dimostra la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento.
Occorre, difatti, considerare che gli odierni deferiti:
– alla data del 16 febbraio 2023, e perciò quasi tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura in bianco, non solo non avevano ancora depositato il piano e la relativa documentazione a supporto, così come non avevano ancora inoltrato agli Enti competenti la domanda di transazione ex art. 63 CCII, ma per di più avevano richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la concessione di una proroga di 60 giorni.
In tal modo, hanno impedito a quest’ultimo di essere messo nelle condizioni di valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione e, quindi, l’incidenza del pagamento dei debiti tributari rispetto alla debitoria complessiva.
In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto effettivamente superare gli eventuali ostacoli posti dalla procedura concorsuale, avrebbero potuto provvedere tempestivamente a depositare il piano ed i documenti richiesti dall’art. 39 CCII, nonché gli accordi ex art. 63 CCII, consentendo in tal modo al Tribunale, non solo di decidere in ordine all’omologa degli accordi di ristrutturazione, ma anche di valutare più compiutamente in ordine alle istanze di pagamento dei debiti tributari.
Del resto, lo stesso Tribunale, chiamato a decidere sull’istanza di autorizzazione formulata dalla Reggina nel mese di marzo, indica tra gli elementi su cui fonda la propria decisione di negare l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari proprio la situazione di incertezza causata dal mancato tempestivo deposito del piano e della documentazione. 

AFFERMAZIONI STRUMENTALI – […] nel richiedere l’accesso alla procedura e, soprattutto, nel richiedere, in data 16 febbraio 2023, al Tribunale l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari, invece di evidenziare l’essenzialità di detti pagamenti ai fini del rispetto della normativa sportiva e soprattutto ai fini delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla violazione di detta normativa, anche come detto in termini di funzionalità allo svolgimento dell’attività di impresa, si sono preoccupati di evidenziare che tali pagamenti “non sono di per sé funzionali a garantire la continuità aziendale”.
Se loro stessi, dunque, hanno affermato che detti pagamenti non erano essenziali, come potevano pensare che il Tribunale avrebbe concesso loro l’autorizzazione? Appare evidente la strumentalità della riportata affermazione! 

PERSINO IL CODICE CRISI IMPRESA NON VIETA IL RICORSO A FINANZA ESTERNA, PER I PAGAMENTI – […] l’art. 99 CCII, dettato in tema di concordato preventivo ma applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione, stabilisce che quando è prevista la continuità aziendale e prima dell’omologa, il debitore possa chiedere con ricorso al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito del piano, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale […] come affermato dalla stessa Reggina in udienza, il socio di maggioranza della stessa fa parte di una holding quotata in borsa, e sia della circostanza che, come riportato nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022, la situazione debitoria della società avrebbe potuto essere gestita solo attraverso finanza esterna. Quindi, lo stesso socio di maggioranza della società avrebbe ben potuto procedere ad un finanziamento infruttifero e postergato per procedere al pagamento dei debiti tributari. 

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