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Figc e codice di crisi impresa: le stringenti norme fissate dal presidente Gravina per l’iscrizione

di Paolo Ficara – Poco prima di pubblicare le sferzanti -ad usare un eufemismo – motivazioni addotte dal Tfn per comminare il -3 alla Reggina, la Figc ha dato seguito alle altrettanto drastiche indicazioni del presidente Gabriele Gravina in materia di codice di crisi impresa ed iscrizioni. “Utilizzo deviato del codice di crisi impresa“, oppure “non consentire a società che sono in pieno stato di insolvenza di alterare la competizione sportiva”, sono state le frasi del massimo dirigente del calcio italiano.

Sono state emanate nuove norme che dovrebbero bloccare ogni tentativo di raggiro, seppur legale e riconosciuto dalle norme statali, a quelle che sono le disposizioni dell’autonomo ordinamento sportivo. Si comincia con la modifica all’art.16 delle Noif, al quale comma 6 viene inserito il seguente punto 6 ter:

6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

All’art.85 delle Noif, relativo agli adempimenti periodici presso la Covisoc (ossia le scadenze federali), viene altresì aggiunta la seguente lettera:

E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019
1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

Infine, come norma ancora più stringente che mette spalle al muro chi non risolverà le proprie pendenze entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, ecco l’integrazione alla normativa per le licenze nazionali. Ossia l’iscrizione al prossimo campionato:

Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.
Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n.
142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024.

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