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Catanzaro: da domani 15 giugno fino al 30 settembre, scatta il divieto di bruciare materiale vegetale o agricolo

Il sindaco Nicola Fiorita ha emesso un’ordinanza relativa alla combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture di fondi e terreni agricoli e degli altri materiali vegetali utilizzati in agricoltura. Il provvedimento muove dalla premessa che l’attuale andamento climatico presenta temperature superiori alla media stagionale che, unitamente all’assenza di precipitazioni, hanno determinato nel recente passato condizioni particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione di incendi, con gravi ripercussioni sul territorio.
Nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, dichiarato dalla Regione Calabria con DGR n° 174 del 15/04/2024 di massimo rischio per gli incendi boschivi – si legge nell’ordinanza del sindaco – è sempre vietato praticare l’abbruciamento nello stesso luogo di produzione di materiale vegetale o agricolo di ogni genere.
Nel restante periodo dell’anno, salvo diversa indicazione ai sensi dell’articolo 4  della Legge regionale n. 51/2017, è consentito l’abbruciamento nello stesso luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da operazioni di sfalcio, potatura, ripulitura, ecc. nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
1. il materiale agricolo e i residui vegetali come sopra descritti devono essere preliminarmente sistemati nel luogo di formazione per un tempo necessario a ottenere un loro adeguato appassimento onde  facilitare la combustione e diminuire la produzione di fumo;
2. l’abbruciamento del materiale vegetale deve essere effettuato mediante raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero (circa tre metri cubi) per ettaro di terreno esclusivamente nell’orario compreso tra le ore 6.30 e le ore 8.30 e tra le ore 16.00 e le ore 17.30 prestando molta cura acché i cumuli dei residui della combustione occupino uno spazio di sicurezza a debita distanza dal materiale vegetale ancora da bruciare per evitarne l’accensione  incidentale;
3. è sempre vietato l’abbruciamento all’interno di boschi e fino alla distanza minima di 100 ml. dagli stessi, inoltre la combustione deve essere eseguita a idonea distanza da edifici di terzi e dalla sede stradale al fine di non cagionare disagio e disturbo alle persone;
4. è sempre vietato bruciare il materiale vegetale in commistione con rifiuti, materiali di ogni genere o altre sostanze diverse dagli scarti e residui vegetali;
5. l’abbruciamento è sempre vietato in qualsiasi luogo in condizioni climatiche sfavorevoli, quali forte siccità o intensa ventilazione;
6. è facoltà dell’Amministrazione sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto del materiale  vegetale in tutti i casi di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali avverse e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e/o per l’ambiente.
La preventiva comunicazione dell’inizio delle operazioni dovrà essere inviata al Comune di Catanzaro— Settore Igiene Ambientale mediante il modello predisposto con indicazione del giorno e luogo in cui si effettuerà l’abbruciamento e di un recapito  telefonico e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente. Gli indirizzi a cui è possibile inviare la comunicazione sono:
Durante tutte le fasi della combustione e sino al completo spegnimento deve essere assicurata la  costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore dell’area agricola ovvero di persona di fiducia incaricata. La violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà sanzionata ai sensi del Regolamento Comunale e delle Leggi vigenti in materia. Le Forze dell’Ordine restano incaricate di vigilare e fare osservare la presente Ordinanza.
Il testo integrale dell’ordinanza e il modello da inviare agli uffici comunali sono scaricabili al link seguente:
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