“A volte bisogna rischiar, fare altre cose. Occorre rinunziare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni” - Tiziano Terzani
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Reggina, questione marchio e denominazione: le cinque risposte dell’avvocato Mattia Grassani

di Paolo Ficara – Gli interrogativi sul destino del marchio della Reggina 1914, aziendalmente ancora viva, ci accompagneranno fino al termine dell’attuale stagione sportiva. La pretesa, forte e chiara, deve essere quella di riavere in campo una squadra creata da chi è in possesso dell’identità, per il campionato 2024/25. Il declassamento nelle categorie inferiori, si può e si deve accettare. La perdita della continuità storica, mai.

Nel caso dell’ultima recente ripartenza dal dilettantismo a Reggio Calabria, era stato l’avvocato Mattia Grassani ad assistere legalmente la società trasformata da Asd Reggio Calabria ad Urbs Reggina 1914, nell’estate del 2016 con la sentenza di fallimento appena emessa nei confronti della Reggina Calcio.

Vista l’amicizia dell’avvocato Grassani nei confronti della città di Reggio Calabria, il massimo esperto di diritto sportivo in Italia ha dato disponibilità al Dispaccio per rispondere ai quesiti più annosi. Ossia quelli relativi alla denominazione, al marchio, e alle possibilità di rivedere iscritta la Reggina 1914 ad un qualsiasi campionato nella prossima stagione, qualora non arrivasse una sentenza di fallimento.

Avvocato Grassani, La Fenice Amaranto potrà chiedere ed eventualmente ottenere, all’atto dell’iscrizione alla stagione sportiva 2024/25 ed a prescindere dalla categoria, il cambio di denominazione in (esempi) Fenice Reggina, Urbs Reggina, Vigor Reggina etc anche in presenza di una Reggina 1914 affiliata o addirittura iscritta a competizioni dilettantistiche e/o giovanili?

Ai sensi dell’art. 17 NOIF, il mutamento di denominazione sociale deve essere autorizzato dalla FIGC. Detta previsione non individua specifici requisiti da osservare: tuttavia, nelle linee guida pubblicate dalla FIGC si legge che ‘la nuova denominazione sociale non deve essere identica o similare ad altra denominazione già esistente negli Archivi federali, in tal caso la nuova denominazione dovrà essere preceduta, e non seguita, da un’aggettivazione che la contraddistingua’. Pertanto, nell’ambito del proprio potere discrezionale, la FIGC valuterà con la massima attenzione l’affinità della eventuale nuova denominazione rispetto a quella del club ancora esistente.

Alla luce dell’esistenza della Ternana in Serie B e della Polisportiva Ternana in Seconda Categoria; o di più squadre con la parola “Afragolese” all’interno della denominazione societaria; quale regola ha/avrebbe impedito di presentare iscrizione come “Fenice Reggina” già dallo scorso settembre al club attualmente denominato “La Fenice Amaranto”?

Non conosco i casi Ternana e Afragolese, ma posso affermare che la problematica non è soltanto circoscritta all’ambito federale, bensì attiene anche a profili civilistici di tutela del nome, marchio e segni distintivi. Non è certamente da escludere che la ‘vecchia’ Reggina, nel caso di adozione di una denominazione che possa creare confusione tra i due club, possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti del nuovo sodalizio. Niente di tutto questo può accadere, per ovvi motivi, a Terni o Afragola, dove – almeno credo – la situazione specifica non determina alcun problema di conflittualità tra le due realtà. 

La Reggina 1914, che ad oggi ha come debito federale le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2023 non corrisposte ai tesserati, può richiedere iscrizione al campionato dilettantistico eventualmente indicato da Presidente Federale e Lega Dilettanti per la stagione 2024/25?

No, per partecipare ai campionati dilettantistici di prima squadra non bisogna essere gravati da debiti sportivi nei confronti di Federazione, Leghe, tesserati e lavoratori del comparto sportivo. Detto criterio è espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 che la Lega Nazionale Dilettanti pubblica all’inizio di ogni stagione sportiva.

La Reggina 1914, anche senza iscriversi, può mantenere l’affiliazione col versamento della sola tassa annuale?

No, questo non è possibile. L’art. 16, comma 1, NOIF, stabilisce che la FIGC possa revocare l’affiliazione alle società ‘se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale’.

Al termine di ogni stagione, la FIGC pubblica un elenco di società cui è stata revocata l’affiliazione ‘per inattività’, ovvero, appunto, per mancata partecipazione alle attività federali.

Siffatto provvedimento, comunque, non interviene in tempi brevi: solitamente la FIGC attende almeno una-due stagioni e, preliminarmente all’adozione del provvedimento di revoca, informa la società interessata affinché possa attivarsi per evitare l’estromissione dall’ordinamento federale, ad esempio partecipando a campionati giovanili. Quanto sopra ovviamente a patto che non intervenga dichiarazione di liquidazione giudiziale.

L’eventuale acquisizione del marchio appartenente alla Reggina 1914 aziendalmente viva, da parte de La Fenice Amaranto o altra società calcistica con sede nella Provincia di Reggio Calabria, costituirebbe una normale procedura alla luce dell’ipotetico stato pre-fallimentare della stessa Reggina 1914?

Astrattamente sarebbe possibile, ovviamente a condizione che l’operazione non sia lesiva della massa dei creditori, non depauperi il patrimonio della società e, dunque, rispetti valori economici di mercato: sarebbe opportuno, data la situazione, che l’asset oggetto di trasferimento fosse oggetto di preliminare valutazione peritale, meglio se asseverata in Tribunale. Tutto ciò non esclude, comunque, che, in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale, l’operazione possa essere vagliata dal Curatore in ottica revocatoria.

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