“Il diritto alla casa a Reggio Calabria viene calpestato anche per gli assegnatari.
Negli ultimi anni il Comune non ha provveduto alla stipula del contratto di locazione con le pochissime famiglie a cui l’ente ha assegnato un alloggio Erp comunale e quindi la Giunta ( Delibera nr 219 del 14 ottobre 2025 ) ha approvato qualche giorno fa un modello di contratto da adottare, ma questo modello deve essere approvato dalla Regione Calabria .
Difatti la legge regionale nr 32 del 1996 e s.m.i. , che norma il settore degli alloggi Erp, al comma 2 dell’ articolo 29 prevede che il modello di contratto di locazione per gli alloggi erp venga approvato dalla Giunta regionale e non dalla Giunta Comunale. Difatti il testo di legge regionale citato riporta che : “Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge …”
Questa disposizione è richiamata esplicitamente perfino dall’articolo 16 del Regolamento comunale per l’emergenza abitativa approvato dal C.C. il 25 gennaio 2018 delibera nr 1, che dichiara : “Per tutti gli alloggi ove valga l’applicazione della LR 32/1996, si assumerà a riferimento lo schema di contratto-tipo approvato dalla Regione Calabria.”
Ci chiediamo se questo modello di contratto approvato dalla Giunta comunale possa avere valore legale . Molto probabilmente non ce l’ha .
Come se non bastasse, il modello di contratto non viola l’articolo 29 della LR 32/1996 solo in quanto approvato dall’Ente sbagliato, ma anche nei suoi contenuti che sono palesemente difformi da quelli previsti dalla legge regionale .
La violazione più grave che caratterizza il modello di contratto è quella di prevedere solo i doveri dell’assegnatario e nessuno dei suoi diritti che richiamano i doveri del Comune. Mentre l’articolo 29 della LR 32/1996 e s.m.i., prevede che nel modello di contratto vengano definiti sia i doveri che i diritti : “Il contratto …dovrà contenere: 1) l’indicazione dei diritti e dei doveri circa l’uso dell’alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario ;”.
Il modello di contratto comunale all’articolo 3 prevede che ” L’assegnatario prende in consegna l’appartamento nello stato di fatto e di diritto in cui si trova …” quindi viene escluso il diritto dell’assegnatario di avere consegnato un alloggio in condizioni di piena abitabilità, come prevede la legge. L’articolo 29 della LR 32/1996 e s.m.i. invece tutela questo diritto dell’assegnatario mettendo in evidenza il corrispondente dovere inderogabile del Comune di garantire la consegna di alloggi abitabili . Difatti l’articolo 29 della LR 32/1996 e s.m.i. prevede che il modello di contratto deve riportare : ” 7) l’indicazione dello stato e delle condizioni reali dell’alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell’Ente gestore; 8) l’indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell’alloggio nonché l’impegno da parte dell’Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall’assegnatario, dal canone di locazione.”
All’articolo 4 il modello di contratto prevede il dovere dell’assegnatario di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell’alloggio come previsto dagli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, ma non menziona il diritto dell’assegnatario ad ottenere dal Comune, nel caso di necessità, la manutenzione straordinaria dell’alloggio nel rispetto dell’ articolo 1005 del Codice Civile. Forse perché troppo spesso il Comune non garantisce la manutenzione straordinaria negli alloggi comunali, condizionando pesantemente l’esistenza delle famiglie assegnatarie.
All’articolo 8 il modello di contratto prevede un “deposito di garanzia” pari a due mensilità del canone da parte dell’assegnatario, ma questo deposito non è previsto dalla Legge regionale 32/1996 e s.m.i. e quindi non potrebbe essere applicato .
Per una morosità superiore a 6 mesi il modello di contratto all’articolo 6 prevede, ai sensi degli articoli 40 e 51 della LR nr 32/ 1996 e s.m.i. , la risoluzione del contratto e la conseguente decadenza; ma non viene riportato il diritto dell’ assegnatario che versa in stato di bisogno di accedere al Fondo sociale per il pagamento del canone ai sensi degli articoli 49 e 50 della LR 32/1996. Inoltre, non viene riportato il diritto dell’assegnatario alla mobilità ai sensi della norma regionale (artt. 42-43-44- 45 LR 32/1996); mentre l’articolo 29 della LR 32/1996 s.m.i. lo prevede espressamente, perché la mobilità integra il pieno diritto alla casa quando l’alloggio non è più idoneo.
Viene citata più volte la Legge nr 392 del 27/07/1978, ma questa norma per le locazioni abitative è stata abrogata dal 30 dicembre 1998 dalla legge nr 431 del 9 dicembre 1998.
Vista la situazione la Giunta comunale dovrebbe abrogare questa Delibera ( Delibera nr 219 del 14 ottobre 2025 ) con il relativo modello di contratto e applicare il modello di contratto già esistente approvato dalla Giunta Regionale od eventualmente sollecitare la costituenda Giunta regionale ad aggiornare quello esistente.
Nel caso in cui il Comune si ostinasse ad applicare il suo modello di contratto gli assegnatari non potranno fare altro che impugnare l’atto con le motivazioni sopra riportate”.
E’ quanto si legge in un comunicato stampa congiunto a firma di:
Giacomo Marino, presidente dell’associazione ‘Un Mondo di Mondi’, e Francesco Nucara, presidente di ANCADIC.
