Riceviamo e pubblichiamo:
“Comunicato stampa della Difesa del sig. Vincenzo FICARA del contenuto dell’articolo di stampa a firma del giornalista e massmediologo Klaus Davi dal titolo “Reggio, un omicidio eccellente da riscrivere ?”, pubblicato alla pagina 10 del quotidiano “La Gazzetta del Sud” dello scorso 3 ottobre 2022.
Dalla lettura del contenuto del suddetto articolo di stampa, la Difesa di Vincenzo FICARA apprende che il giornalista Klaus DAVI ha affermato di avere acquisito “la clamorosa novità da fonti molto vicine allo storico pentito di ’ndrangheta (Filippo BARRECA), oggi settantacinquenne che vive in una località segreta”. Più in particolare, il giornalista scrive che “benché Barreca non mi abbia voluto rilasciare dichiarazioni e commenti in proposito, è pronto a essere sentito dai magistrati per raccontare la sua versione dei fatti. Che, qualora fosse presa in considerazione, porterebbe portare a conclusioni molto diverse dagli accertamenti (confermati dalla Cassazione va sottolineato) maturate nei vari round del lungo processo”, precisando che non appena ha appreso la notizia, egli avrebbe “interpellato telefonicamente Filippo Barreca che non ha voluto rilasciare dichiarazioni pur confermando punto per punto quanto siamo riusciti a ricostruire. Tutto è partito da una confidenza del Barreca che avrebbe rivelato a persone a lui vicine «non posso convivere con la convinzione che in carcere si trovi un innocente», e si è definito «tormentato dal rimorso per il fatto che un innocente sia in carcere da 20 anni»”. Secondo quanto afferma Klaus Davi, “Barreca sarebbe inoltre pronto – qualora interpellato – a fornire agli inquirenti una lettura completamente diversa di quei colloqui e dei retroscena relativi a quanto accaduto quel 9 marzo del 2002, giorno in cui Vincenzo Barreca fu assassinato a Bocale mentre era dal barbiere. In particolare, la nuova versione del pentito si concentrerebbe sul movente dell’omicidio”.
Orbene, ognuno comprende come tale notizia sia di vitale importanza per il sig. FICARA Vincenzo, il quale da sempre ha protestato la propria innocenza in relazione all’omicidio di BARRECA Vincenzo consumato il 9 marzo 2002. Sicché, il fatto che Filippo BARRECA avrebbe riferito di essere “tormentato dal rimorso per il fatto che un innocente sia in carcere da 20 anni” è perfettamente aderente alla professione di innocenza sempre affermata da Vincenzo FICARA.
La Difesa di Vincenzo FICARA è certamente ben consapevole del fatto che avuto riguardo alla vicenda processuale afferente l’omicidio di Vincenzo Barreca è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna all’ergastolo nei confronti del sig. Vincenzo FICARA. Tuttavia, non può certamente tacersi che la condanna di Vincenzo FICARA fu essenzialmente fondata su una discutibile ricognizione personale effettuata in udienza dalla sig.ra CASUSCELLI Maria Concetta, allora convivente della vittima, la quale quella sera in cui Vincenzo BARRECA venne ucciso attendeva lo stesso in automobile appena fuori dalla “Barberia Riggio” in Pellaro.
Quest’ultima, insieme al gestore della sala da barba e ad un avventore della stessa, avevano assistito all’attentato omicidiario e “visto” il killer.
La sera stessa dell’omicidio, la sig.ra CASUSCELLI fornì una descrizione del killer con caratteristiche fisiche del tutto diverse da quelle di Vincenzo FICARA (altezza: 1.70, rispetto agli 1.78 di FICARA; carnagione: chiara, rispetto a quella scura di FICARA; naso: gibboso o curvo, rispetto a quello lineare di FICARA il quale peraltro durante il processo dimostrò che il precedente 15 febbraio 2002 – quindi appena 22 giorni prima dell’omicidio di BARRECA – si era sottoposto ad intervento chirurgico di rinoplastica funzionale per risoluzione chirurgica del proprio naso “cifotico e deviato”; sopracciglia molto folte: il killer indossava la visiera e degli occhiali da quanto indicato dalla stessa teste oculare, sicché appare improbabile che costei avesse potuto osservare le sopracciglia e quali caratteristiche avessero ed in ogni caso FICARA Vincenzo non aveva delle sopracciglia molto folte).
Non solo. L’identikit predisposto sulla base della descrizione del killer fornita dalla stessa CASUSCELLI differiva completamente dalla persona di FICARA Vincenzo.
La stessa sera dell’omicidio vennero esibite alla CASUSCELLI delle foto segnaletiche (tra le quali quella di Vincenzo FICARA), ma la CASUSCELLI non indicò l’effigie di FICARA Vincenzo quale quella corrispondente al killer che aveva ucciso poco prima il di lei convivente ! Anzi, in quella stessa occasione la CASUSCELLI aveva addirittura indicato quale possibile sparatore altra persona (la cui effige era ritratta nella foto numero 4 dell’album fotografico esibito alla testimone oculare).
Tuttavia, il giudizio di primo grado celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria si concluse con la condanna di FICARA Vincenzo alla pena dell’ergastolo.
La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria invece, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa di FICARA Vincenzo, assolveva l’imputato con la formula “per non avere commesso il fatto”.
Avverso tale sentenza di assoluzione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto dalla Corte di Cassazione la quale annullava con rinvio la sentenza di assoluzione.
Nel corso del giudizio di rinvio celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, in data 25 giugno 2010 veniva disposta la ricognizione personale da parte della sig.ra CASUSCELLI.
All’esito di tale ricognizione personale, tra i tre soggetti (tra i quali FICARA Vincenzo) sottoposti alla ricognizione della sig.ra CASUSCELLI, quest’ultima indicava il numero 3 quale soggetto che la stessa identificava con il killer che aveva ucciso BARRECA Vincenzo.
La Corte di Assise di Appello ritenne decisivo l’esito della ricognizione personale effettuata dalla CASUSCELLI per ribaltare l’assoluzione pronunciata dal precedente giudice di appello a favore di FICARA Vincenzo e condannarlo alla pena dell’ergastolo. Ciò, nonostante la ricognizione di persona fosse stata espletata ben 8 anni dopo i fatti (ci si chiede come si possa riconoscere una persona a distanza di 8 anni che era stata “vista” in quelle condizioni così avverse e descritta con caratteristiche somatiche del tutto diverse).
Ma non basta. La ricognizione personale era stata peraltro eseguita con una dinamica di espletamento in udienza del tutto discutibile e che ne avrebbe dovuto inficiare la validità probatoria giacché, secondo quanto riferito dai familiari del FICARA, al momento della ricognizione personale effettuata in aula di udienza, dalla parte del pubblico ove erano collocati i familiari della vittima che avevano assistito alla predisposizione di quanto necessario per l’espletamento della ricognizione personale, al momento dell’ingresso in aula della CASUSCELLI a costei era stato indicato il soggetto con il numero 3 (poi rivelatosi corrispondente alla persona di FICARA Vincenzo).
Avverso tale sentenza di condanna, la difesa di FICARA Vincenzo proponeva ricorso per cassazione che tuttavia veniva rigettato da parte della Suprema Corte di talché la sentenza di condanna diveniva irrevocabile.
Orbene, tenuto conto delle dinamiche processuali attraverso le quali FICARA Vincenzo è stato condannato alla pena dell’ergastolo, il contenuto dell’articolo a firma del giornalista Klaus Davi appare assolutamente determinate al fine di verificare quali siano le informazioni in possesso del collaboratore di giustizia Filippo BARRECA (fratello della vittima di tale omicidio) che sarebbero in grado di scagionare dopo tantissimi anni FICARA Vincenzo dall’accusa (allo stato definitiva) di essere stato il killer di BARRECA Vincenzo nel marzo dell’anno 2002.
Per tale ragione, la Difesa di FICARA Vincenzo chiede espressamente che l’Ufficio della Procura DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria si attivi al fine di verificare: 1) se effettivamente il collaboratore di giustizia Filippo BARRECA sia effettivamente a conoscenza di notizie rilevanti in relazione al vero/i autore/i dell’omicidio del di lui fratello BARRECA Vincenzo; 2) se tali notizie siano fondate e riscontrabili.
Si chiede altresì che l’Ufficio della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria si interfacci con l’Ufficio della Procura DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria affinché, ove le indagini preliminari eventualmente disposte fornissero elementi di prova a discarico del sig. FICARA Vincenzo, possa eventualmente attivarsi al fine di avanzare ai sensi dell’art. 632 e 630 c.p.p. istanza di revisione della condanna definitiva di quest’ultimo”.
Avv. Francesco Albanese