Il Settore Urbanistica, Edilizia Pubblica e privata e Riqualificazione Urbana del Comune di Cosenza informa l’utenza che sul portale regionale CalabriaSUE la banca dati dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) è stata ampliata con un nuovo procedimento denominato “Attestato di idoneità alloggiativa” relativo al rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa, nei casi previsti della normativa vigente.
L’attestato di idoneità alloggiativa certifica che un’abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari e di superficie minimi (Decreto Ministeriale 5 luglio 1975) per ospitare un numero definito di persone.
L’attestato è necessario, generalmente, per il ricongiungimento familiare di extracomunitari e per il rilascio o rinnovo permesso di soggiorno, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che, alla lett. a) del comma 3 dell’articolo 29, prevede l’acquisizione dell’attestazione di idoneità dell’alloggio come una delle condizioni per consentire il ricongiungimento familiare.
A far data dal 1° agosto 2026, le istanze di attestazione dell’idoneità alloggiativa dovranno essere presentate in modalità telematica, attraverso il portale CalabriaSUE e con l’utilizzo della specifica modulistica (modulo SUE_19 Richiesta Attestato idoneità alloggiativa).
Lo Sportello Unico per l’edilizia provvederà ad inviare la documentazione agli altri soggetti pubblici interessati.
Per l’invio delle pratiche è necessario dotarsi di firma digitale e posta elettronica certificata. Si potrà trasmettere la pratica telematicamente per il tramite di un professionista o consulente o associazione, conferendo allo stesso una procura speciale.
Per ogni chiarimento e informazione si rinvia alla consultazione del sito www.calabriasue.it e al servizio Help-Desk della piattaforma CalabriaSUE, secondo le modalità descritte al link https://www.calabriasue.it/assistenza/.
