È legittimo il Dm con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo al lotto Battipaglia-Romagnano della nuova Linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Comune di Campagna (Salerno). I giudici, valutando le censure di natura generale, hanno ritenuto tra l’altro non persuasiva la tesi con la quale è stata denunciata l’omissione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) sull’intero progetto ferroviario (ricordato come la realizzazione della linea Sa-Rc è stata inserita “fra le opere pubbliche aventi valore strategico e preordinate alla realizzazione della mobilità sostenibile, obiettivo quest’ultimo fatto proprio dal Pnrr”). Stessa sorte per la censura di violazione del principio eurounitario del “divieto di arrecare un danno significativo all’ambiente per le attività finanziate dall’Unione” formulata perché la Commissione tecnica, nell’adottare il decreto di Via, si sarebbe limitata a recepire la valutazione della società proponente in tema di rispetto degli obiettivi ambientali (per il Tar “non sussiste alcun divieto per l’amministrazione di appoggiarsi alle conclusioni della società proponente, rendendole proprie, quando si ritenga di condividerle”). In tema di valutazione, i giudici hanno ritenuto tra l’altro che, a prescindere dalle contestazioni generali, “il Comune ricorrente non è comunque stato effettivamente in grado di dimostrare che le condizioni apposte incidessero in maniera più che marginale sulla progettualità dell’opera presentata in sede di Via, con conseguente arbitrarietà e sviamento dell’azione amministrativa di valutazione”. Respinto anche il punto del ricorso con il quale il Comune ha censurato per difetto di istruttoria, sotto diversi profili, la valutazione effettuata in punto di rischio sismico e in punto di interferenze del progetto con siti contaminati e con stabilimenti a rischio di incidente rilevante; in questo caso il Tar ha ritenuto in primo luogo che “la doglianza non evidenzia, né documenta, l’eventuale inattendibilità delle valutazioni contenute nello studio sismico prodotto dalla controinteressata, fatto proprio dalla Pa”; il motivo di ricorso è stato comunque ritenuto inammissibile “poiché nel territorio del Comune ricorrente non vi sono siti interessati”.
Tar, ok Dm su compatibilità ambientale lotto linea Av Sa-Rc
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