“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla” - Gabriel Garcia Marquez
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CdL Reggio Calabria: “Trasferimenti d’azienda, tutti i casi possibili”

Il trasferimento d’azienda consiste in qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Oltre alla cessione e alla fusione (sia per incorporazione che volta alla costituzione di una nuova società), anche la scissione, l’usufrutto, l’affitto d’azienda, il franchising, il comodato, il conferimento dell’azienda individuale in una società, la successione ereditaria e, addirittura, la cessione del marchio, allorquando sia trasferito anche il diritto di fabbricazione e di vendita in esclusiva. La disposizione estende le tutele anche al trasferimento di un “ramo di azienda”, vale a dire di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. In realtà, si individua una ulteriore ipotesi che viene individuata quale trasferimento di azienda: l’acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di continuità che determinano una specifica identità di impresa. In questa ipotesi, affinché non si individui un trasferimento di azienda – con le derivate conseguenze – deve venir meno l’identità del segmento aziendale in cui opera l’appalto, ad esempio, mediante nuove modalità organizzative del servizio da parte del subentrante pur essendovi impiegati gli stessi lavoratori già utilizzati dal precedente appaltatore. Da tali presupposti normativi, consegue che ai lavoratori sono assicurati: la continuità del rapporto con il cessionario (tanto che il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento); la tutela dei crediti maturati con il cedente e la tutela di tutti i diritti, sia individuali che collettivi. Con il trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario senza la necessità di consenso del lavoratore ceduto. Info dai Consulenti del Lavoro.

 

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