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Reggina, aggiornamento dopo l’udienza in CdA: si fa strada l’ipotesi fallimento

di Paolo Ficara – Doverosa integrazione rispetto alle prime indiscrezioni trapelate qualche ora fa, circa l’udienza cartolare in Corte d’Appello relativamente ai ricorsi avverso l’omologa concessa alla Reggina dal Tribunale di Reggio Calabria. L’unico deposito sarebbe stato quello dell’Inail, altro ente ricorrente. Il sodalizio amaranto, non avendo fatto pervenire alcuna memoria difensiva, potrebbe aver compromesso la propria posizione.

La Corte d’Appello ha riservato la decisione, ma stavolta difficilmente si procederà con un nuovo rinvio. A questo punto bisogna considerare come concreta l’ipotesi che venga calata la scure, su una Reggina che ha la testa nella ghigliottina praticamente dal momento in cui non è stata ammessa in Serie B. Andiamo ad offrire i passaggi del Codice Crisi Impresa ed Insolvenza che potrebbero interessarci da qui a breve:

Art.55 comma 3, relativo alle impugnazioni: L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 57.

Art. 57 comma 5: In caso di revoca dell’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, e su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello, accertati i presupposti di cui all’articolo 126, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, rimettendo immediatamente gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 53, comma 3. La notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è effettuata alle parti a cura della cancelleria della corte d’appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese e presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 57 comma 6: Nel caso previsto dal comma precedente, su istanza del debitore il tribunale che ha omologato il concordato o l’accordo di ristrutturazione, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca diviene definitiva.

L’articolo 53 al comma 3 contiene la prassi relativa alla sentenza di fallimento, che dunque dovrà in ogni caso essere emessa dal Tribunale. Probabile che i buoni del Tesoro messi a garanzia dell’omologa, con l’eventuale revoca della stessa, possano tornare in mano al signor Saladini socio di maggioranza della Reggina. Da capire quali disposizioni riguarderebbero i crediti erogati nei mesi scorsi ad Erario e fornitori aderenti.

E potrebbe non rappresentare la beffa peggiore. Occhio ad eventuali ricorsi presso la Corte Europea, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso agosto.

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