Apportate modifiche, con decorrenza 16 luglio 2022, alla disciplina che regola le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Questo e altri argomenti vengono analizzati dalla circolare n.9/22 di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro – comunica una nota dei Consulenti del Lavoro – che esamina le principali novità della conversione in legge del DL n.50/22 (decreto aiuti) operate dalla legge n.91/22. Innanzitutto, viene innalzata da euro 60.000 a euro 120.000 la soglia di accesso alle dilazioni in forma semplificata fino a 72 rate.
Pertanto, fino a tale soglia, – prosegue la nota – la dilazione potrà essere richiesta dietro semplice domanda e senza l’onere di documentare la presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà che rimane, dunque, necessaria al superamento del limite di euro 120.000. Inoltre, la soglia anzidetta va computata in relazione a ciascuna richiesta e, quindi, il contribuente può scegliere di presentare una richiesta scegliendo le cartelle ed avvisi che intende rateizzare. Altra novità riguarda il numero di rate che determinano la decadenza delle dilazioni accolte. Per le richieste relative alle istanze presentate dal 16 luglio 2022, infatti, sale da 5 a 8 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione. In tal caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più formare oggetto di una nuova rateizzazione.
Rimane, tuttavia, possibile richiedere dilazioni per altri carichi a ruolo o avvisi diversi da quelli contenuti nella dilazione per la quale si è formata decadenza. Il nuovo comma 3-ter del D.P.R. n. 602/73 prevede, infatti, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. L’impossibilità di richiedere nuovamente la rateazione a seguito della decadenza non si applica ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate prima del 16 luglio 2022. In tal caso, – conclude la nota – il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro.