Riceviamo e pubblichiamo:
“On. Presidente
Nei giorni scorsi ha ripetutamente affermato, al fine di salvaguardare la decisione di istituire un nuovo corso di studi in Medicina a Cosenza, che avrebbe preservato e supportato, nelle Sue qualità di Commissario ad acta, l’Università di Catanzaro e che non ci sarebbero state esitazioni nell’avvio dell’integrazione delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro [Azienda Pugliese-Ciaccio ed Azienda Mater Domini].
In realtà, come da tempo denunziato, le attività e gli atti da Lei posti in essere sembrano piuttosto protesi a “rallentare” e “allontanare nel tempo” la istituzione della Azienda Ospedaliera integrata di Catanzaro. A tal fine sono impiegate “conclusioni” giuridiche assolutamente infondate, con le quali si tenta di non far partire un’Azienda Ospedaliera con circa 850 posti letto, con un danno gravissimo al sistema sanitario regionale, all’economia della Città di Catanzaro, oltre che in modo contrastante con la volontà espressa dal Consiglio regionale, mediante la Legge regionale che istituisce la Azienda “Dulbecco”.
Ed infatti, la “costruzione” esposta nel DCA 162/2022, per l’avvio della Azienda Dulbecco, è fondata su due presupposti: 1: Il Provvedimento di costituzione dell’Azienda Mater Domini del 1995 [Decreto del Presidente della Regione Calabria, 8 febbraio 1995, n. 170], sarebbe nullo. Tale decreto sarebbe stato adottato in virtù di una norma [art. 4, comma 4, d. lgs. 502/1992], dichiarata incostituzionale [Corte costituzionale, 28 luglio 1993, n. 355]. Sì che sarebbe necessario che l’attuale Governo della Repubblica adottasse un provvedimento per “sanare” questa illegittimità, mediante una “conversione”. 2. L’Azienda Dulbecco, scaturente dalla fusione per incorporazione dell’Azienda Pugliese-Ciaccio nella Azienda Mater Domini – come previsto dalla Legge Regionale 33/2021 – costituirebbe una “azienda nuova”, per la quale sarebbe necessaria una procedura particolarmente complessa e lunga, secondo la disciplina allo stato vigente.
Tutto ciò non è vero!
1. L’interpretazione esposta nel DCA 162/2022 trascura, infatti, di considerare che la norma dell’art. 4, comma 4, del d. lgs. 502/1992, dichiarata incostituzionale nel luglio del 1993, è stata “sostituita” dall’art. 5, del d. lgs. 517/1993, adottato ed entrato in vigore nel dicembre 1993. La nuova disposizione derivante dal suddetto D.Lgs. 517/93 prevedeva espressamente che Le regioni possono altresì costituire in azienda i presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presìdi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell’università. In virtù di tale norma, la Regione Calabria ha adottato la Legge Regionale 26/1994, nella quale si prevedeva che il Presidio Ospedaliero Mater Domini è costituito in Azienda Ospedaliera con decreto del Presidente della Regione. In applicazione della Legge Regionale 26/1994, l’allora Presidente della Regione ha costituito l’Azienda Mater Domini, con atto 8 febbraio 1995, n. 170. Dunque nessun vizio di nullità. Nessun atto governativo è dunque necessario per sanare e/o convertire alcunché.
Le opinioni diverse, pur rintracciabili in dottrina [E. Caterini, E. Jorio, Quelle Aziende ospedaliere universitarie italiane “fantasma”, in https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=110020, 31 dicembre 2022, secondo i quali il DRGR 170/1995, con cui è stata costituita l’Azienda Mater Domini, sarebbe nullo in quanto lo stesso rintracciava il suo presupposto giuridico in una norma dichiarata incostituzionale 18 mesi prima dalla consulta depositata il 28 luglio 1993] hanno probabilmente trascurato la disposizione [art. 5, d. lgs. 517/1993, intervenuta dopo la sentenza della Corte costituzionale], per la quale, giova ribadire, le Regioni potevano costituire in Azienda i Presidi in cui insisteva il la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle Facoltà di medicina.
2. La Legge Regionale che istituisce l’Azienda Ospedaliera Dulbecco [Legge regionale, 16 dicembre 2021, n. 33] prevede che questa sorga per effetto della fusione per incorporazione dell’Azienda Pugliese Ciaccio nell’Azienda Mater Domini, secondo un percorso ed un meccanismo persino suggerito dalla Corte Costituzionale. Dalla fusione per incorporazione non può nascere una «nuova» azienda. Giuridicamente, con l’atto di fusione una società – che “conserva” la propria individualità e autonomia e prosegue la propria esistenza senza soluzioni di continuità – ne assorbe una o più, le quali si estinguono. Né d’altronde l’Azienda si potrebbe considerare «nuova» perché connotata solo da una diversa denominazione [nella specie Azienda “Dulbecco” in luogo di Azienda “Mater Domini”]. La modificazione della denominazione non produce l’estinzione della società incorporante [vale a dire della “Mater Domini”], quanto una mera modificazione dell’atto costitutivo [così per tutti, Corte d’Appello Lecce-Taranto, 29.05.2014]. In ogni caso, qualora l’effetto del cambio di denominazione fosse ritenuto controverso, il legislatore regionale potrebbe modificare comunque la legge 33/2021 per “mantenere” all’attuale azienda ospedaliero-universitaria, la denominazione “Mater Domini” e/o legittimare la modifica della denominazione in un tempo immediatamente successivo e ogni problema sarebbe risolto.
Né ben inteso la procedura potrebbe essere gravata da preventivi pareri da parte della Corte dei conti, come affermato da una prospettiva dottrinale [E. Caterini, E. Jorio, Le fusioni nella sanità, in Astrid, 18, 2022, p.4 e s.], poiché, come attestato dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, N. 19/SSRRCO/QMIG/2022] è da escludere l’operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell’incorporante che per quelli dell’incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei Conti dall’art. 5, commi 3 e 4, , TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società nell’acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.
È dunque evidente che le interpretazioni esposte nel DCA 162/2022 siano protese a ritardare quanto più possibile la istituzione della Azienda Ospedaliera Dulbecco, per criticità che [pur inesistenti] avrebbero potuto essere affrontate tempestivamente nell’anno trascorso dalla approvazione della Legge Regionale 33/2021; nel mentre è stato repentinamente [ed in modo non conforme alla legge] sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione e l’Unical per l’attivazione del corso di Medicina a Cosenza.
On. Presidente sembra indispensabile, dunque, un chiarimento. Se, come da Lei dichiarato, Ella ha davvero la volontà politica di a) preservare il sistema sanitario “regionale”, implementarlo e svilupparlo al fine di dare alla sanità calabrese strutture adeguate; b) supportare le strutture sanitarie di Catanzaro e di c) mantenere fede alla volontà espressa dal Consiglio regionale con l’integrazione delle Aziende Pugliese-Ciaccio e Mater Domini, non dovrebbe esitare a rettificare il DCA 162/2022 e avviare con decisione la istituzione della Azienda Dulbecco. Altrimenti la Sua esposizione non potrebbe che essere interpretata alla stregua di mero esercizio retorico, utilizzato al fine di convincere tutti i calabresi che così si perseguirebbe il bene di tutta la collettività regionale, mentre in verità si consegue soltanto la cura del proprio territorio di elezione”.
prof. avv. Valerio Donato
Ordinario di Diritto Privato UMG