La situazione, che aveva inizialmente portato alla revoca del beneficio, è stata radicalmente ribaltata con l’assistenza dell’Avvocato Marco Ielo. Il legale incaricato ha impugnato la revoca del patrocinio e dimostrando, attraverso un’opposizione fondata sull’articolo 99 del dpr 115/2002, che il familiare in questione non conviveva stabilmente con l’assistito, pur mantenendo la residenza anagrafica nello stesso nucleo. Questa distinzione tra risultanze formali e convivenza effettiva è stata accolta dal Magistrato, che ha annullato il provvedimento di revoca.
Sulla base di tale corretta interpretazione, l’avvocato Marco Ielo ha condotto la difesa anche nel procedimento penale parallelo. Scegliendo la strada del rito abbreviato condizionato proprio all’acquisizione della decisione di annullamento del provvedimento di revoca del beneficio, la difesa ha sottolineato l’importanza del requisito della convivenza effettiva per dare una fotografia veritiera circa la situazione economica del nucleo familiare reale. Il Tribunale, pertanto ha assolto l’imputato, sottolineando che il mero dato formale della convivenza costituisce un mero elemento indiziario che rende necessari approfondimenti finalizzati ad accertare l’esistenza di ulteriori elementi che confermino, oppure confutino, la sostanziale e fattuale condivisione del reddito tra familiari.
L’avvocato Marco Ielo ha espresso un profondo compiacimento per l’esito favorevole, evidenziando come pronunce di questo tipo mettano in risalto l’importanza di tesi difensive e autocertificazioni precise in materia di patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un istituto di eccezionale rilievo sociale che garantisce il diritto alla difesa per una vasta platea di cittadini e che non può essere limitato o compromesso da meri automatismi d’ufficio.
