La nuova disciplina fiscale in vigore da quest’anno per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non trova applicazione se il mezzo è stato ordinato entro la fine del 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre del 2025 così come quando è stato immatricolato e consegnato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. In questi casi, infatti, il regime di tassazione da applicare sarà quello vigente al 31 dicembre 2024. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E dello scorso 3 luglio con cui fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, modificata dalla legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) per incentivare – si legge sul comunicato stampa diramato lo stesso giorno di pubblicazione della circolare – la mobilità sostenibile. Nel documento vengono chiariti, attraverso casi pratici, i casi cui possono essere ancora applicate le vecchie regole (art. 51, comma 4, lett. A) del Tuir). Considerato che la ratio della norma transitoria (art. 6, comma 2 bis, D.L. n. 19/2025) è quella di assicurare “la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica”, se il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientra nella tipologia di veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si applica la disciplina più favorevole. La Manovra 2025 ha poi previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per i veicoli concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Percentuale che si abbassa al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.
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Fringe benefit veicoli aziendali, CdL Reggio Calabria: “Le istruzioni delle Entrate”
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