La strategia delle stragi pianificate da Cosa nostra e dalla ’ndrangheta negli anni Novanta non sarebbe stata finalizzata esclusivamente a seminare terrore e destabilizzazione, ma avrebbe perseguito un preciso obiettivo politico: costringere le istituzioni ad aprire un confronto sulle norme relative all’ergastolo, al regime carcerario del 41 bis e alla disciplina dei collaboratori di giustizia. È questa la ricostruzione contenuta nelle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nel processo ’Ndrangheta stragista bis.
Il documento è stato depositato dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Lo scorso luglio, i giudici reggini avevano nuovamente condannato all’ergastolo il boss siciliano Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, accogliendo la richiesta avanzata dal neoprocuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Giuseppe Lombardo.
I due imputati sono stati riconosciuti come mandanti della campagna di attentati contro i carabinieri verificatasi in Calabria. Tra gli episodi contestati figura l’agguato del 18 gennaio 1994, quando, nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla, persero la vita i militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo.
Nelle motivazioni, la Corte chiarisce la portata della strategia criminale, escludendo che le azioni violente fossero riconducibili a una semplice manifestazione di forza delle organizzazioni mafiose. “La strategia stragista non era concepita come mera esplosione di violenza – scrivono i giudici nella sentenza – ma come strumento funzionale ad ottenere una revisione degli equilibri politici e legislativi”.
Un ruolo centrale, secondo i magistrati, sarebbe stato ricoperto da Graviano, descritto come “protagonista della strategia stragista post-riiniana, nella duplice dimensione operativo-militare e politico-ricattatoria”. A Filippone sarebbe spettata invece una funzione di collegamento tra le articolazioni calabresi coinvolte negli attentati e i vertici siciliani di Cosa nostra, configurandosi come lo “snodo di raccordo” tra le due componenti.
La scelta di individuare proprio nell’Arma dei carabinieri il bersaglio degli attacchi assume, nella lettura della Corte, un significato che va oltre la dimensione militare. Una decisione che, secondo i giudici, “conferma la dimensione propriamente politica e destabilizzante della deliberazione”.
