“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
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Reggio: reintegrata al lavoro addetta grande distribuzione affetta da carcinoma mammario in trattamento chemio-terapico, licenziata per superamento del periodo di malattia

Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo integralmente la difesa formulata dal legale della FISASCAT CISL di Reggio Calabria, Avv. Pietro SIVIGLIA, ha annullato il licenziamento intimato perché discriminatorio in via indiretta, non avendo il datore di lavoro effettuato la dovuta distinzione tra lo stato di malattia genericamente inteso e che attiene a qualsivoglia evento morboso di portata limitata e quello di disabilità inteso, secondo la nozione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, quale “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazioni con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.

Una sentenza che mette in evidenza dignità e valore della persona, in momenti particolari,  con delle fatalità che come in questo caso non dipendono dal volere del lavoratore.

La Fisascat Cisl sulle fragilità di chi lavora ha sempre dimostrato attenzione ed impegno, per garantire tutele e diritti necessari ad assicurare la piena dignità di tutti i lavoratori costretti a vivere simili disagi.

La difesa della lavoratrice, richiamando a supporto copiosa giurisprudenza di legittimità, insisteva sulla illegittimità insita nella scelta di sottoporre le due categorie di lavoratori al medesimo trattamento, dal momento che, il lavoratore disabile corre un rischio maggiore di cumulare giorni di assenza per malattia rispetto al lavoratore abile sicché, l’applicazione di un medesimo periodo di comporto è senza dubbio fonte di disparità di trattamento indirettamente basata

sull’handicap ai sensi dell’art. 2 , paragrafo 2, lett. B. della Direttiva 2000/78/CE.

Noi come Segretaria Fisascat Reggio Calabria Città Metropolitana, saremo di supporto a tutte le lavoratrici e lavoratori di questo territorio che si rivolgono presso le Nostre strutture, così come questa sentenza dimostra la Nostra attenzione al mondo del lavoro” afferma il Segretario Generale  Anna Rosa Marrapodi.

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