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Il tribunale misure di prevenzione di Reggio Calabria rigetta la richiesta di sorveglianza speciale per Doldo Francesco

Il Tribunale di Prevenzione di Reggio Calabria (Porchi Pres., Verardi e Merolla a latere) ha rigettato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di anni 5 a carico di Doldo Francesco (cl. 1983) di Cardeto, difeso dall’Avv. Giuseppe Nardo del foro reggino.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva avanzato tale richiesta nell’ottobre 2023, fondandola in particolare sul presupposto che Doldo Francesco fosse un affiliato della potente cosca mafiosa dei Serraino, per come risultava dalle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria.

Con questa accusa il Doldo era stato arrestato e portato in carcere a seguito dell’instaurazione di un terzo processo, scaturito dal troncone di indagine nell’ambito del cosiddetto processo Pedigree 3 e che aveva visto, nel complesso, decimata l’intera cosca, specialmente nella sua componente di vertice.

Il Doldo, secondo la Procura, oltre alle consuete dinamiche e condotte delittuose ‘ndranghetistiche, rivestiva il particolare mimetizzato ruolo che lo poneva in costante e sistematica collaborazione dei rappresentanti apicali della cosca verso i quali e della intera cosca aveva messo a disposizione la sua attività imprenditoriale nel campo delle assicurazioni e della compravendita di automobili. Inoltre si occupava degli interessi della famiglia Serraino nella commercializzazione del caffè BORBONE.

Già all’esito del processo in primo grado e poi in Corte d’Appello, però la posizione del Doldo, difeso in entrambi i gradi dall’Avv. Giuseppe Nardo, si è notevolmente ridimensionata, venendo l’imputato assolto dalla grave accusa di essere un associato mafioso e condannato, soltanto per la meno grave ipotesi di concorrente esterno alla cosca, alla lieve piena di anni 4, mesi cinque e 10 giorni di reclusione.

Nel parallelo processo davanti al Tribunale di Prevenzione l’Avv. Nardo, anche in questa sede difensore del Doldo, dopo aver esaltato i risultati raggiunti davanti al giudice penale, ed invitato i Giudici a tenere in conto il principio giurisprudenziale regolatore dell’autonomia dei due diversi procedimenti, fondati su presupposti ed esigenze giuridici differenti, ha posto in evidenza come, pur in presenza della precedente condanna, comunque il Tribunale di Prevenzione era chiamato ad accertare, con indipendente giudizio prognostico anche la ricorrenza dell’imprescindibile requisito della pericolosità sociale del soggetto proposto all’attualità della decisione, e a non avere riguardo, con atteggiamento constatativo, alle sole condotte illecite pregresse.

Il Tribunale di Prevenzione, condividendo le ragioni e le argomentazioni giuridiche sottopostegli dall’Avv. Nardo, ha, ritenuto il Doldo un soggetto non pericoloso per la società, comunque, non tale da richiedere di essere costantemente sorvegliato, ed ha rigettato la richiesta della Procura della Repubblica reggina.

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