“Rappresenta una vera innovazione il nuovo canale di pensionamento anticipato a 64 anni, riservato ai lavoratori integralmente contributivi previsto dalla legge di Bilancio 2025 n.207/24. Per questi, infatti, si prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva cumulando, ai fini del conseguimento dell’importo soglia, il trattamento pensionistico pubblico e quello complementare. Più nel dettaglio, si stabilisce che i lavoratori con il primo accredito contributivo successivo al 1/1/96 potranno anticipare la pensione a 64 anni di età (nel 2025) e con almeno 25 anni di contributi (30 dal 2030), a condizione che la misura dell’assegno pubblico e della rendita complementare siano complessivamente almeno pari a 3,2 volte l’assegno sociale. Per questi lavoratori è prevista, tuttavia, una ulteriore penalizzazione rappresentata dalla incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o subordinato (fatta eccezione per il lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui). La Legge di Bilancio 2025 introduce anche un nuovo strumento di incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa. Non è una misura del tutto nuova, perché negli ultimi anni è già stata sperimentata in favore di quei lavoratori che nonostante avessero maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, nota anche come Quota 103, abbiano invece deciso di continuare l’attività lavorativa e ricevere sotto forma di retribuzione la quota di contribuzione a loro carico. La versione 2025 prevede un’estensione della platea; infatti, oltre ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile è destinata anche a coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata. Questa misura permette ai destinatari di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria IVS e, una volta esercitata tale facoltà, ricevere la corrispondente quota sotto forma di retribuzione. L’ulteriore novità, rispetto alla versione precedente, è il richiamo all’applicazione della non imposizione fiscale. Rimane però fermo il minor accredito contributivo rispetto alla quota totale di cui avrebbe beneficiato il lavoratore se non avesse aderito a questa facoltà. Tutte le informazioni sono contenute nella Circolare n.1/25 di Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro”.
E’ quanto si legge in un comunicato stampa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.