Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione – ha revocato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di Mirco Furchì, accogliendo l’istanza presentata dal difensore, l’Avvocato Francesco De Luca del Foro di Vibo Valentia.
La decisione, adottata con decreto dell’8 giugno 2026 e depositata il 14 luglio scorso, interviene all’esito della procedura di rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario della misura, originariamente applicata nel gennaio 2022 ma rimasta sospesa durante il lungo periodo di detenzione.
L’istanza difensiva evidenziava come la misura fosse stata riattivata automaticamente a dicembre 2025 dopo la scarcerazione senza una preventiva verifica dell’attualità della pericolosità sociale, come imposto dall’articolo 14 del Codice Antimafia e dalla più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità soffermandosi, in particolare sulla circostanza che un periodo di detenzione così lungo impone necessariamente una nuova valutazione della personalità del soggetto e dell’effettiva permanenza della sua pericolosità.
Analisi pienamente condivisa dal Tribunale che ha riaffermato che, nei casi di sospensione della sorveglianza speciale durante l’espiazione della pena, il giudice della prevenzione è chiamato a compiere una valutazione complessiva della personalità del soggetto, tenendo conto non soltanto degli elementi che avevano giustificato originariamente la misura, ma anche dell’evoluzione maturata durante il periodo detentivo e delle sopravvenienze processuali.
Proprio questa nuova valutazione ha portato i giudici a ritenere superato il precedente giudizio di pericolosità.
Nelle motivazioni del decreto – si legge in un comunicato stampa dell’avvocato Francesco De Luca – viene dato particolare rilievo alla condotta tenuta da Furchì durante la detenzione. Il Tribunale, nel recepire quanto evidenziatogli dalla difesa, rileva un percorso intramurario privo di criticità disciplinari e caratterizzato da un costante impegno nelle attività rieducative e trattamentali, con la partecipazione a numerosi corsi di formazione professionale, attività sportive, laboratori teatrali, progetti di giustizia riparativa e iniziative finalizzate al reinserimento sociale.
Proprio all’esito di questa valutazione, i giudici hanno ritenuto che non sussistessero più i presupposti per confermare la misura di prevenzione, disponendone la revoca.
La decisione assume particolare interesse anche sotto il profilo giuridico, poiché conferma l’orientamento secondo cui la misura di prevenzione personale non può essere mantenuta sulla base di valutazioni cristallizzate nel tempo, ma richiede un costante accertamento dell’attualità della pericolosità sociale.
Per la difesa si tratta di una decisione che valorizza la funzione rieducativa della pena e il principio secondo cui il percorso di risocializzazione, quando concretamente dimostrato attraverso la condotta, il lavoro e il reinserimento sociale, deve essere oggetto di un’effettiva valutazione da parte del giudice della prevenzione.
«Questa decisione rappresenta un’importante applicazione dei principi costituzionali che impongono una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale. Il Tribunale ha riconosciuto che un percorso rieducativo serio, accompagnato dal lavoro e dal reinserimento sociale, non può essere ignorato. Le misure di prevenzione devono guardare alla persona di oggi e non cristallizzarsi su valutazioni risalenti nel tempo», commenta l’avvocato Francesco De Luca, difensore di Mirco Furchì.
