Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l’Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.
Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro. Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un’anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo soglia.
I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (incluso l’importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla precedente disciplina.
Pensione anticipata
Il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del 64° anno di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a 3 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore (1.603,23 euro): tale importo si riduce a 2,8 volte (1.496,35 euro) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (1.389,46 euro) per le donne con due o più figli.
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore (2.993,05 euro) per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore: al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per i bienni 2023/2024 e 2025/2026) sarà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. La pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell’importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa.
Anche per tali soggetti, se conseguono la pensione con decorrenza dal 2 gennaio 2024, l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore.
Maggiori informazioni sono disponibili nella già citata circolare n. 46 del 13 marzo 2024.