di Vincenzo Pizzonia* – Nel dibattito con i canditati sindaci, che si è svolto martedì 5 marzo 2026, nella sala Perri di Palazzo Alvaro, per molti versi interessante, ho rilevato che non si è fatto alcun cenno alla questione del Piano Strutturale Comunale, che riveste una rilevantissima importanza per la risoluzione di molti dei problemi dibattuti.
Ho ritenuto perciò necessario affrontare ancora una volta il tema del PSC, per porre all’attenzione dei cittadini, che la Regione Calabria, nella consapevolezza di dover porre rimedio all’estremo degrado urbanistico, territoriale, ambientale, diffuso in larghissima parte del territorio regionale e con livelli tali da costituire grave ostacolo allo sviluppo, si è dotata di una propria legge urbanistica- la “Legge regionale 16 aprile 2002, n.19[1]– che contiene avanzate norme per la tutela, governo ed uso del territorio e definisce principi e obiettivi di grande rilevanza, con un impalcato innovativo che può garantire la costruzione di strumenti di pianificazione efficaci per generare sviluppo sostenibile anche in contesti territoriali problematici, ma anche concorrere alla costruzione di un società più giusta ed evoluta. Ciò è quanto ogni lettore volenteroso può desumere dalla lettura degli articoli della legge riportati di seguito.
Art. 1 (Oggetto della legge)
- La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione (la partecipazione allargata dei cittadini è concretamente richiesta e favorita nell’articolato della legge) e sussidiarietà, e nel quadro dell’ordinamento della Repubblica e dell’Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l’esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.
- La Regione Calabria, pertanto:
- a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un’azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l’integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all’esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;
- b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica;
- c) detta norme sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;
- d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d’interesse pubblico possa essere incidente sull’assetto del territorio;
- e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali.
- Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all’atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente Legge, nomina, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell’intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l’accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS.
Art. 3 (Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica)
- La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
- La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:
- a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell’isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell’ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi;
- b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- d) ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
- f) prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio.
f-bis) promuovere piani e programmi di “Rigenerazione urbana” volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all’interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l’inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di “Rigenerazione urbana”, al quale gli enti territoriali possono conformarsi.
All’Art.19 la legge individua gli strumenti di pianificazione comunale, tra i quali è elencato anzitutto il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU).
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
- Il PSC:
- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all’art. 53 della presente Legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso articolo 53, assicurando la rigorosa applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
d)disciplina l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all’insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al Lgs 17 agosto 1999, n. 334 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all’accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
- i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
- j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
- k) qualifica il territorio agricolo e forestale in allodiale, civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;
- l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
- m) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
- n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
- o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;
p ) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
- La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:
- a) uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale per come previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati in vigore e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;
- b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla
migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per quello sismico – nel qual caso è necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano – le indagini devono consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente.
E’ sicuramente rilevante che una Città come Reggio, caratterizzata da pesanti criticità urbanistiche, territoriali e ambientali, dovute ad un abusivismo senza limiti, ad un uso selvaggio del suo territorio e delle sue risorse naturali, a inadeguati utilizzi delle sue risorse culturali, ambientali, paesaggistiche, con una storia di devastanti fenomeni naturali ( terremoti, alluvioni, frane, erosioni costiere) e ancora significativamente esposta ai rischi connessi a tali fenomeni, abbia deciso di dotarsi del Piano Strutturale Comunale.
Ed è apprezzabile che l’Amministrazione Comunale, superando mille difficoltà e resistenze, con perseveranza e determinazione, ha portato il Piano a compimento e all’approvazione del Consiglio Comunale (30 dicembre2023), e definitivamente, nel maggio del 2024.
Il PSC è stato redatto nel pieno rispetto della LUR Calabria, e, giustamente, l’Avvenire di Calabria del 13 gennaio 2024 (https://www.avveniredicalabria.it/con-lapprovazione-del-piano-strutturale-comunale-psc-reggio-intraprende-la-strada-maestra-del-cambiamento/ )ha salutato l’avvenimento con un titolo significativo:” Con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale (Psc), Reggio intraprende la strada maestra del cambiamento”.
Con l’informazione fornita dall’Avvenire di Calabria, i Cittadini hanno potuto conoscere il pensiero del Sindaco Falcomatà su tale strumento, espresso in Consiglio comunale riunito per l’adozione del Piano (gennaio,2020), che è opportuno ora richiamare, in piena campagna elettorale, per alcune annotazioni significative:
«Reggio Calabria: la città delle transizioni, plurifunzionale e accogliente, in una nuova dimensione. Oggi è una data storica per la nostra città che saluta per sempre dal punto di vista urbanistico gli anni 70 e transita verso il futuro. Oggi in Consiglio comunale il nostro sì definitivo al Piano Strutturale Comunale (Psc) e al Regolamento Edilizio Urbanistico (Reu). È un sì alle aspirazioni e alle prospettive di sviluppo della nostra città e dell’economia locale, il disegno di come sarà la nostra Reggio. Una città finalmente coerente con la morfologia fisica del territorio e, soprattutto, con la disciplina d’uso del suolo. Una città che finalmente si dota di una strategia di sviluppo. Come cambia la città con il Psc? Intanto definendo lo spazio urbanizzato e urbanizzabile per – conservare e valorizzare le potenzialità ambientali: la costa, i luoghi pedemontani, l’alta collina, il parco urbano a Pentimele e il parco urbano a Bocale; – definire la “trama verde” e la rete degli spazi aperti urbani; – riqualificare e recuperare le parti della città edificate non conformemente al piano vigente dotandole di urbanizzazioni primarie e secondarie; – rinnovare e conservare la città storica, riqualificare e rigenerare le periferie. È il nuovo disegno di una città che integra le funzioni terziarie, artigianali e commerciali con quelle residenziali, migliorando l’aspetto organizzativo e morfologico nel rispetto della riduzione del consumo di suolo. Nel PSC abbiamo inserito obiettivi urbanistici caratterizzati dalla esigenza della «messa a norma» della città esistente con il disegno di un progetto sostenibile di territorio che recepisce e racchiude tutti i documenti programmatici fatti fin qui: l’Agenda 21 e il Piano Strategico, il Rapporto ambientale ai fini di VAS-Vinca e il Piano di zonizzazione acustica. Ma soprattutto il Psc serve alla città e ai suoi cittadini per la costruzione di un quadro conoscitivo culturale e sociale condiviso, per l’ascolto della popolazione, per il miglioramento della vivibilità, per la prevenzione, la sicurezza. Il Psc è lo strumento che ci assicura coerenza territoriale e ambientale, la prevenzione dei rischi naturali maggiori e la riduzione/eliminazione di fonti maggiori di impatto come il rumore e le polveri. Il Psc tiene per la prima volta conto dello spazio rurale, non come far west della speculazione edilizia ma come luogo della valorizzazione delle colture agricole più produttive e pregiate, del patrimonio forestale, dello sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo fondato sulla conoscenza ed il recupero del patrimonio etno-antropologico e sulla tradizione enogastronomica. Per la prima volta i due spazi, quello urbano e rurale della nostra città diventano integrati e solidali per mezzo del progetto della rete delle infrastrutture di trasporto nel rispetto dei vincoli di tutela propri nonché della disponibilità di risorse economico-finanziarie. Da oggi entriamo in una nuova dimensione: Reggio Città Metropolitana, sia rispetto ai comuni dell’area vasta metropolitana che nei confronti dell’Area integrata dello Stretto, istituita dalle regioni Calabria e Sicilia. È il tempo di transizioni già mature, per rendere reale una visione di città plurifunzione, resiliente e accogliente: una città bella, una città attrattiva. La nostra Reggio».
L’adozione ha segnato una tappa importante, ma le resistenze al cambiamento sono state tante e tali che ci sono voluti oltre 3 anni per l’approvazione definitiva del Piano. E perciò, diventa sempre più preoccupante il fatto che, a distanza di oltre 2 anni dall’approvazione, l’Amministrazione comunale non abbia avviato alcuna concreta iniziativa per l’attuazione del Piano.
E’ noto a tutti che la Città ha subito molti naufragi urbanistici, fin da quando è stato abbandonato (anni 50-60) il percorso del rispetto delle regole della ricostruzione dopo il terremoto del 1908. E impensierisce che il recente PSC ha comprovato la totale disattenzione al precedente Piano Quaroni, evidenziando una perdurante esasperata tendenza all’abuso e una debolezza estrema da parte delle Amministrazioni nell’esercizio del controllo. Il nuovo piano, nel rispetto della legge, ha definito percorsi validi per lo sviluppo sostenibile della Città e le basi per ricondurla nell’alveo della legalità. E perciò, il problema dell’avvio dell’attuazione del PSC e del monitoraggio dello stesso, che rende assolutamente necessario, urgente e prioritario la costruzione dell’Ufficio di Piano, non è problema marginale che può essere sottaciuto e sicuramente, invece, è problema che deve animare il dibattito di questa tornata elettorale.
“Urbanistica e “Grande Reggio” è uno dei punti chiave del programma del candidato Cannizzaro, ma per la sua assenza, non abbiamo potuto conoscere in concretezza il suoi propositi per il PCS; gli altri candidati, inspiegabilmente, non hanno fatto alcun cenno al PSC, e non hanno assunto alcun impegno, e non è una giustificazione il fatto che, incomprensibilmente in verità, gli organizzatori del dibattito non abbiano inserito una specifica domanda. La Città ha già smarrito la strada maestra del cambiamento? Spero che non sia così, per il bene dell’intera comunità, ma sicuramente è grave che si declinino virtuosamente esigenze di cambiamento e non si richieda con forza l’attuazione di strumenti a cui il legislatore ha affidato il compito di predisporre quanto indispensabile per realizzarlo.
I candidati a Sindaco sono tutti interpellati.
[1] (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 marzo 2005, n. 8; 24 novembre 2006, n. 14; 11 maggio 2007, n. 9; 21 agosto 2007, n. 21; 28 dicembre 2007 , n. 29; 13 giugno 2008, n.15; 12 giugno 2009, n. 19; 13 luglio 2010, n. 15; 11 agosto 2010, n. 21; 10 agosto 2011, n.33; 10 febbraio 2012, n. 7; 10 agosto 2012, n. 35; 15 novembre 2012, n. 55; 20 dicembre 2012, n. 65; 17 luglio 2013, n. 37; 21 luglio 2014, n. 13; 23 gennaio 2015, n. 6; 27 novembre 2015, n. 19; 31 dicembre 2015, n.40; 5 agosto 2016, n. 28; 27 dicembre 2016, n. 46; 30 giugno 2017, n. 21; 2 maggio 2019, n. 8; 16 dicembre 2019, n. 61; 30 aprile 2020, n. 1; 2 luglio 2020,n. 11; 8 giugno 2022, n. 17; 7 luglio 2022, n. 25; 23 dicembre 2022, n. 52; 26 maggio 2023, 24; n.25 ottobre 2023, n. 47; 7 agosto 2024, n. 31; 24 luglio 2025, n. 38)
*Geologo, già docente di “Geologia applicata alla Pianificazione per il governo del territorio”- Università Mediterranea di Reggio Calabria
