Il Tar della Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Regione contro la decisione dell’Ufficio centrale regionale per il Referendum presso la Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva autorizzato la consultazione popolare sulle modifiche allo Statuto regionale.
Al centro della vicenda c’è la riforma che introduce la possibilità di nominare due sottosegretari alla presidenza della Giunta. La richiesta di referendum era stata avanzata da sette consiglieri regionali e aveva ottenuto il via libera dell’Ufficio centrale regionale.
Nel frattempo, in attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva già fissato la consultazione per il 29 novembre.
I giudici amministrativi hanno però stabilito che la controversia non rientra nella giurisdizione del Tar. Nel provvedimento si legge che il collegio «trova convincente la ricostruzione per cui nel contesto dell’iter di indizione del referendum popolare sulle modifiche allo Statuto non vi siano che posizioni di diritto soggettivo pubblico», senza che emerga «l’esercizio di poteri amministrativi».
Da qui la conclusione secondo cui a pronunciarsi sulla questione deve essere la magistratura ordinaria. «Il giudice dotato di giurisdizione è il giudice ordinario», afferma infatti il Tar, precisando però che non spetta al Tribunale amministrativo individuare quale sia, nel concreto, l’ufficio giudiziario competente né quale strumento debba essere utilizzato per far valere le proprie ragioni.
Il Tar sottolinea infatti che tali aspetti appartengono «al demanio esclusivo del diverso plesso giurisdizionale cui è attribuita la giurisdizione».
Il ricorso della Regione viene quindi dichiarato «inammissibile per difetto (relativo) di giurisdizione», ferma restando la possibilità di riproporre l’azione davanti al giudice ordinario competente.
La decisione non entra dunque nel merito della legittimità del referendum, ma stabilisce quale sia il giudice chiamato eventualmente a pronunciarsi sulla controversia.
