La Figc ha pubblicato le motivazioni con le quali il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile il ricorso della Reggina avverso il Messina. Eccole di seguito:
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Decisione/0251/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0343/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Vice Presidente (Relatore)
Monica De Vergori – Componente
Daniela Nardo – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Vigela – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 12 maggio 2026, a seguito del Ricorso proposto dalla società A.S Reggina 1914 SSD A RL contro la società ACR Messina 1900 SSDA RL, nonché contro Davis Justin Leigh e nei confronti della società SSD Città di Acireale 1946 A RL e altri, la seguente
DECISIONE
- Il ricorso e l’istanza cautelare
La A.S. Reggina 1914 SSD A RL (d’ora in poi, per brevità, la “Reggina” o la “ricorrente”), società militante nel Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, con atto del 30.4.2026, ha proposto dinanzi al TFN-SD ricorso ex artt. 49, 79, 83 e 84 CGS per far accertare illeciti disciplinari commessi dal sig. Davis Justin Leigh, legale rappresentante dell’ACR Messina 1900 SSD a RL, quale cessionaria del titolo sportivo e del parco tesserati dell’ACR Messina 1900 SRL, militante nello stesso campionato e girone, in ragione delle violazioni poste in essere dai sig.ri Stefano Alaimo e Doudou Assioutan Sarr Cissé, legali rappresentanti di quest’ultima, in sede di iscrizione al Campionato di Serie D 2025/2026 e di tesseramento dei calciatori.
Il ricorso premette la legittimazione della ricorrente, in quanto portatrice di un interesse ad agire, “direto, concreto, attuale e urgente alla piena regolarità del Campionato di Serie D – Girone I”, nonché la competenza dell’adito tribunale in base al combinato disposto degli artt. 79 comma 1, 83 comma 1, lett. a) e 84, comma 1, lett. a) del CGS, “considerato che il presente Ricorso è volto all’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti coinvolti e della società”.
Dato altresì preliminarmente atto della sua avvenuta notificazione alla società ACR Messina, al suo attuale legale rappresentante e, quale controinteressata, alla SSD Città di Acireale, con l’atto introduttivo, va in principale e nel merito, si sostiene che i citati Stefano Alaimo e Doudou Assioutan Sarr Cissé, vigenti le sanzioni inibitorie loro comminate, abbiano svolto in ambito federale attività (i.e. iscrizione al campionato, tesseramenti e ogni altra attività di rappresentanza sportiva della società) loro non consentita dalla vigente disciplina, per tale motivo da “ritenersi intrinsecamente invalida/nulla o comunque irregolare” e da cui discenderebbe “la necessaria irrogazione delle sanzioni più idonee a riparare il pregiudizio ingiustamente subito sia dalla Reggina sia pure da tutte le altre squadre militanti nel Campionato e nel relativo Girone I”.
Secondo la ricostruzione offerta:
- con C.U. n. 111/A della FIGC del 15 dicembre 2025, il Presidente Federale ha preso atto dell’intervenuta liquidazione giudiziale della A.C.R. Messina s.r.l. e della costituzione (in data 25 ottobre 2025) della A.C.R. Messina 1900 SSD a r.l., che risulta aver acquistato il complesso aziendale della A.C.R. Messina s.r.l. (comprensivo del parco tesserati “risultante agli atti”) e, rilevata l’operatività dell’art. 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito anche solo “NOIF”), ha revocato l’affiliazione della A.C.R. Messina s.r.l. e affiliato in suo luogo la A.C.R. Messina 1900 SSD a r.l., trasferendo il titolo sportivo e il parco tesserati risultante agli atti e mantenendo in capo ad essa i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione della società ora in liquidazione giudiziale;
- ai fini della verifica di eventuali irregolarità del Campionato in corso, l’analisi deve muovere dal momento genetico di partecipazione del Messina al Campionato, le cui formalità di iscrizione e di tesseramento del parco calciatori sono state eseguite dal Presidente e amministratore della A.C.R. Messina s.r.l., sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti assoggettato alla sanzione dell’inibizione temporanea dall’attività sportiva e federale ex art. 9 comma 1, lett. h) C.G.S., giusta dec. n. 180/TFN-SD del 9 maggio 2025 e C.U. n. 36/AA della FIGC del 14 luglio 2025;
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- le anzidette circostanze sarebbero emerse a mezzo stampa e riferite alla Procura federale con esposto del 20.04.2026
In tesi, secondo la ricorrente, l’illecito consisterebbe nella violazione dell’art. 9 CGS, con la conseguenza che “gli atti firmati da inibiti sono “tamquam non essent”, affetti da nullità “radicale e insanabile”, con effetti che si riverberano sull’attuale compagine messinese, avente causa dalla precedente ACR Messina, da cui ha ereditato “14 punti di penalizzazione” e la posizione in classifica, all’attualità sanzionabile con la possibile perdita delle gare ai sensi degli artt. 8 e 10 CGS e la possibile esclusione dal campionato (art. 8, co. 1, lett. i, CGS).
In via istruttoria si chiede di acquisire gli atti di affiliazione e di iscrizione, nonché la documentazione sui tesseramenti nel periodo di inibizione.
Rappresentato il fumus boni iuris e il periculum in mora, il ricorso è accompagnato da istanza cautelare di sospensione del “Campionato di Serie D- Girone I, stagione 2025/2026, ai sensi dell’art. 96, previa adozione da parte del Presidente della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 97 CGS, al fine di permettere alla giustizia federale di fare il suo corso e al fine di evitare il propagarsi di irreversibili effetti sulla classifica e sul regolare svolgimento dei meccanismi di qualificazione”.
Con separata e contestuale istanza ex art. 97 CGS la Reggina ha altresì chiesto al Presidente dell’adito Tribunale la sospensione cautelare del Campionato di Serie D – Girone I, stagione 2025/2026.
- Il decreto monocratico del 2.5.2026
Con decreto del 2.5.2026, il Presidente del Tribunale ha dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l’istanza cautelare di sospensione. Ha quindi fissato per la trattazione del ricorso l’udienza del giorno 12 maggio 2026, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 7, e disponendo altresì, a carico della società ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, entro la data del 6 maggio 2026, nei confronti di tutte le squadre che stanno attualmente disputando il campionato di Serie D, Girone I, 2025/2026.
Quanto sopra, secondo il Presidente, per più ordini di ragione.
In primo luogo, perché non impugnati gli atti riferiti all’iscrizione al campionato e al tesseramento dei calciatori, la cui invalidità non risulta né accertata, né sanzionata dal “Dipartimento Interregionale della LND, che iscrisse la società e ratificò i tesseramenti”, controinteressato della questione non evocato in giudizio.
In secondo luogo perché, a seguito della intervenuta revoca dell’affiliazione nel corso del campionato e del trasferimento del titolo sportivo e dei suoi tesseramenti dalla originaria società alla odierna resistente, la Federazione ha riconosciuto la validità e l’efficacia dell’iscrizione del luglio 2025 e dei tesseramenti, onde sussiste anche per essa lo status di controinteressata trascurato dalla ricorrente.
Da ultimo, perché alcuna “pronuncia potrebbe essere resa in assenza del contraddittorio con le società Savoia e Nissa, che precedono in classifica (quali, allo stato, prima e seconda del girone) la ricorrente, attualmente terza”.
- L’istanza cautelare del 6.5.2026
All’esito del decreto presidenziale del 2.5.2026, la Reggina, con ulteriore istanza ex art. 96 CGS, premesso quanto esposto con il ricorso introduttivo e ribadita la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha lamentato la mancata fissazione dell’udienza di discussione collegiale dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile ex art. 97, comma 2 CGS e, comunque, la mancata fissazione della camera di consiglio ex art. 96, comma 3 CGS. Tenuto conto del C.U. n. 124 del 5 maggio 2026 della LND – Dipartimento Interregionale, che ha omologato la classifica finale e calendarizzato le fasi di playoff e playout, con primo turno al 10 maggio, vale a dire prima della fissata udienza del 12 maggio, ha quindi insistito per la sospensione della Classifica e degli atti conseguenti, con rinvio dei playoff/playout e, in subordine, per la rettifica cautelare della Classifica, con esclusione del Messina e azzeramento dei punti ottenuti da tutte le squadre contro il Messina.
Con la medesima istanza si è ribadito che il procedimento instaurato si riferisce a illeciti disciplinari per i quali si richiede l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Si tratterebbe, invero, secondo quanto riportato, “di un ricorso appunto ex art. 84, comma 1, lett. a) e 87 CGS, peraltro presentato dopo aver precedentemente attivato per le stesse ragioni la Procura Federale FIGC con esposto del 20 aprile u.s. – cfr. All. 4 al Ricorso – e presentato nelle more dell’attivazione della Procura in virtù dell’urgenza derivante dall’imminente conclusione del Campionato”, con richiesta “di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle Controparti” non avendo ad oggetto, il ricorso, “l’impugnazione di alcun provvedimento”, essendo stati articolati, “i rilievi circa la nullità di una serie di atti”, “al fine di evidenziare la gravità delle violazioni disciplinari, fermo restando che codesto Tribunale – ove lo ritenesse necessario ai fini della decisione – ben potrebbe, in via incidentale, accertare la nullità degli atti menzionati (e che comunque l’odierna Ricorrente si riserva di impugnare autonomamente), tra l’altro – ma non solo – anche ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b) CGS”.
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- La costituzione dell’ACR Messina 1900 SSD a RL
Con memoria del 7.5.2026, la resistente ACR Messina, attinta dalla notificazione del ricorso introduttivo e della istanza cautelare del 6.5.2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In punto di fatto ha premesso la liquidazione giudiziale della originaria ACR Messina (sentenza del Tribunale di Messina n. 37/2025 del 12 settembre 2025, depositata in data 15 settembre 2025); l’autorizzazione del Tribunale di Messina all’esercizio provvisorio della Società; la cessione in data 09.12.2025 all’attuale società dell’intero complesso aziendale con atto per notar Cristiana Vicari; la revoca dell’affiliazione alla originaria società e l’affiliazione dell’odierna società, con trasferimento a questa del titolo sportivo e del parco tesserati (C.U. n. 111/A).
In punto di diritto:
• ha rappresentato che “tutte le presunte violazioni addebitate nel ricorso de quo, rimangono nella sfera della Società a cui è stata revocata l’affiliazione, come da consolidata giurisprudenza in materia sin dal lontano 2008 [reclamo Delfino Pescara, C.F.A., Pres. dott. Giancarlo Coraggio], tenuto altresì conto “che l’Organo di controllo delle Società dilettantistiche, la Co.Vi.So.D. (istituita con C.U. F.I.G.C. n 127/A del 08.06.2020), in data 14 luglio 2025, riteneva che l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2025-2026 meritasse accoglimento esprimendo esito positivo [all. 2]. Con la conclusiva conseguenza che A.S. REGGINA 1914 avrebbe dovuto impugnare nei termini normativi l’atto di iscrizione al Campionato della A.C.R. MESSINA S.r.l., al pari dei tesseramenti dei calciatori, che invece risultano regolarissimi e mai contestati”;
• ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente, sia nei confronti della A.C.R. MESSINA 1900, attesa la terza posizione in classifica occupata dalla prima rispetto a quella della resistente, invece impegnata nella gara di Play Out da disputare con il Ragusa Calcio; sia con riferimento all’iscrizione al Campionato della Società A.C.R. MESSINA S.r.l. a cui può è stata revocata l’affiliazione; sia, ancora, con riferimento ai “tesseramenti assolutamente regolari dei calciatori, dotati dei visti di esecutività ed iscritti nei Tabulati rilasciati dalla L.N.D. per un’intera annata sportiva.”
Quanto alla ulteriore istanza cautelare del 6.5.2026, evidenziatane la sovrapponibilità a quella del 30.04.2026 e condivisa la motivazione del decreto di rigetto del 2.5.2026, ha concluso per la sua inammissibilità.
- La costituzione dell’ENNA CALCIO SOC. COOP.VA S.D.
L’Enna Calcio, costituitasi con memoria del 7.5.2026, condivisa la motivazione del decreto monocratico del 2.5.2026 e, preliminarmente evidenziato il proprio interesse qualificato alla reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare proposti dalla Reggina, ha sottolineato come l’eventuale accoglimento delle domande proposte – in particolare l’esclusione del Messina dal campionato o l’azzeramento dei risultati delle gare disputate contro di essa – le determinerebbe un pregiudizio sportivo ed economico di eccezionale gravità, poiché essa è la società che ha conseguito il maggior numero di punti contro il Messina (quattro complessivi), con la conseguenza che la modifica retroattiva della classifica la farebbe precipitare dalla posizione di sicurezza alla zona playout.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, ha poi eccepito la tardività del ricorso, in ragione della conoscibilità delle presunte irregolarità sin dall’inizio della stagione sportiva e, comunque, certamente al momento delle gare disputate tra le società (12 ottobre 2025 e 15 febbraio 2026), senza che la ricorrente abbia mai proposto preavviso di ricorso, né reclamo nei termini perentori previsti dal CGS.
Secondo quanto prospettato, il ricorso della Reggina, pur formalmente qualificato come disciplinare, mirerebbe, in realtà, a ottenere la modifica dei risultati sportivi e della classifica finale, configurando così una controversia di natura tecnico-sportiva soggetta ai rimedi e ai termini decadenziali propri dei reclami post-gara, che la Reggina non ha rispettato, di tal che l’utilizzo del procedimento disciplinare per aggirare tali decadenze costituirebbe un uso distorto dello strumento processuale.
Quanto all’istanza cautelare ex art. 96 CGS, l’Enna ha rilevato che essa ripropone pedissequamente la medesima domanda già rigettata con il decreto monocratico del 2 maggio 2026, senza apportare alcun elemento nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal precedente rigetto. L’urgenza invocata dalla Reggina sarebbe, inoltre, auto-indotta, poiché conseguenza della sua stessa inerzia protrattasi per mesi.
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La memoria, infine, insiste sul pregiudizio sproporzionato che deriverebbe alle società terze e, in particolare alla deducente, da una modifica retroattiva della classifica ormai omologata con C.U. n. 124 del 5 maggio 2026. Tale intervento, si sostiene, violerebbe i principi di certezza dei risultati sportivi, tutela dell’affidamento e parità di trattamento, finendo per penalizzare proprio le società che hanno ottenuto risultati positivi sul campo contro il Messina e, al contrario, avvantaggiare quelle che avevano perso.
- La costituzione della SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946 A RL e della ASD SANCATALDESE CALCIO 1945
Le società Città di Acireale 1946 e Sancataldese Calcio 1945, costituitesi quali controinteressate nel presente giudizio, hanno preliminarmente chiarito di non limitarsi a un’adesione meramente passiva al ricorso proposto dalla Reggina, ma di formulare domande autonome, dirette all’accertamento di responsabilità disciplinari in capo all’A.C.R. Messina 1900 e alla verifica incidentale della validità dell’iscrizione e dei tesseramenti ai soli fini sanzionatori.
Le società deducenti condividono il nucleo fattuale posto a fondamento del ricorso introduttivo, ma precisano che la loro azione non si configura come impugnazione amministrativa dell’iter di iscrizione, bensì come richiesta di accertamento della nullità radicale e insanabile degli atti compiuti dall’allora Presidente dell’A.C.R. Messina s.r.l., sig. Stefano Alaimo, colpito da inibizione di dieci mesi con decisione del TFN del 29 maggio 2025. Tale inibizione, prosegue la memoria, avrebbe privato il dirigente di ogni capacità sportiva, rendendo giuridicamente inesistenti – e non semplicemente irregolari – tutti gli atti da lui posti in essere, inclusi l’iscrizione al campionato e i tesseramenti dei calciatori.
La memoria ricostruisce dettagliatamente la sequenza temporale degli eventi, evidenziando come, tra giugno e settembre 2025, l’A.C.R. Messina s.r.l. abbia proceduto alle operazioni di iscrizione e tesseramento utilizzando un’una utenza telematica abilitata alla firma elettronica, riconducibile proprio al soggetto inibito. Tale circostanza, documentata mediante estratti del portale LND, costituirebbe – secondo le deducenti – una presunzione grave e concordante dell’intervento diretto dell’inibito nella formazione degli atti federali. La nullità derivante da tale vizio genetico, pertanto, non sarebbe suscettibile di sanatoria, né attraverso il controllo formale degli uffici LND, né mediante il successivo C.U. FIGC n. 111/A del 15 dicembre 2025, che ha trasferito il titolo sportivo alla nuova società A.C.R. Messina 1900 SSD A RL.
Le società controinteressate affermano che il provvedimento federale di trasferimento del titolo non avrebbe potuto sanare atti radicalmente nulli, poiché – secondo il principio “quod nullum est, nullum producit effectum” – un vincolo tesseratizio inesistente non può essere validamente trasferito. La nuova società, subentrata ex art. 110 NOIF, avrebbe dunque ereditato un “parco tesserati” privo di validità, continuando nondimeno a schierare tali calciatori per l’intero girone di ritorno, nonostante gli allarmi mediatici e gli esposti già presentati alla Procura Federale. Tale condotta integrerebbe, quindi, una violazione autonoma e reiterata dell’art. 10 CGS, aggravata dalla consapevolezza della situazione e dall’inerzia dell’attuale amministratore, sig. Davis Justin Leigh.
Sotto il profilo sanzionatorio, le società deducenti sostengono che la gravità e la natura dell’illecito – consistente non in un singolo impiego irregolare, ma nell’intera partecipazione al campionato in assenza di valido titolo – impongano l’applicazione della sanzione dell’esclusione dal campionato, ritenuta l’unica coerente con i principi di affidabilità e proporzionalità. La penalizzazione in classifica sarebbe, a loro avviso, inidonea e logicamente contraddittoria, poiché presupporrebbe la validità dell’iscrizione; la retrocessione all’ultimo posto, pur formulata in via subordinata, sarebbe comunque insufficiente, specie nell’ipotesi in cui la società risultasse già retrocessa sul campo. Solo l’esclusione, secondo la memoria, consentirebbe di “bonificare” la classifica del Girone I dai punti indebitamente conseguiti dal Messina e di ristabilire la regolarità della competizione.
In via ulteriormente subordinata, le società chiedono l’applicazione di una penalizzazione di un punto per ciascuna gara in cui sia stato impiegato anche un solo calciatore irregolare. Infine, nella eventualità di una ritenuta inammissibilità dell’azione diretta per motivi procedurali, formulano istanza di trasmissione degli atti alla Procura Federale, ritenendo che il materiale probatorio depositato – inclusi i contratti di tesseramento ricevuti in forma anonima – imponga comunque l’attivazione dell’azione disciplinare obbligatoria.
- Il decreto monocratico del 7.5.2026 (n. 0008/TFNSD-2025-2026)
Con ulteriore decreto monocratico del 7 maggio 2026, il Presidente del TFN, sentiti informalmente i componenti del Collegio designato, rilevata l’impossibilità materiale di fissare una camera di consiglio prima del 12 maggio 2026 in ragione delle udienze già calendarizzate, ha rigettato l’istanza, perché in contrasto con il dictum del precedente decreto e confermato l’udienza del 12.5.2026, evidenziando in motivazione l’incompatibilità del petitum e della causa petendi rappresentati con i provvedimenti – non impugnati – adottati dal Dipartimento Interregionale della LND e dalla FIGC, concernenti l’iscrizione dell’A.C.R. Messina al campionato 2025/2026, il tesseramento dei calciatori e il successivo trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati alla nuova società A.C.R. Messina 1900 SSD a rl.
- La memoria di replica della SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946 A RL e della ASD SANCATALDESE CALCIO 1945
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Con memoria di replica in atti, le società Città di Acireale 1946 e Sancataldese Calcio 1945, hanno insistito sulla continuità sportiva dell’attuale Soc. Messina con il precedente sodalizio. Quanto alla presunta tardività delle contestazioni, hanno osservato che l’illecito non era conoscibile dalle altre società, trattandosi di atti riservati e non accessibili; che la documentazione probatoria sarebbe stata acquisita solo il 29 aprile 2026 mediante un plico anonimo; che si tratterebbe di violazioni occulte e reiterate, la cui consumazione si sarebbe protratta per l’intero campionato attraverso l’impiego continuato di calciatori irregolari; che nessun legittimo affidamento sarebbe invocabile quanto alla classifica omologata, non avendo, l’omologazione, alcuna efficacia sanante.
- La memoria di costituzione della SSDRL SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB
Con la memoria di costituzione, la SSDRL Savoia 1908 Football Club, quale controinteressata, ha evidenziato un interesse diretto e qualificato alla stabilità della classifica finale del Girone I della Serie D 2025/2026, avendo conseguito sul campo il primo posto.
Ha evidenziato la stabilità degli atti, non impugnati, inerenti la iscrizione al campionato, i tesseramenti e il successivo trasferimento del titolo sportivo alla A.C.R. Messina 1900 SSD a rl da cui discenderebbe l’uso improprio del procedimento disciplinare quale strumento surrettizio per ottenere una revisione ex post della classifica.
Affermata l’intangibilità dei risultati sportivi omologati, ha quindi eccepito: il difetto di competenza funzionale del TFN – Sezione Disciplinare, in quanto di esclusiva competenza della Procura federale l’intrapresa azione disciplinare (art. 118 CGS) nonché; la carenza di interesse, al più meramente eventuale e subordinato a future ed eventuali sanzioni disciplinari non ancora accertate e il difetto di legittimazione attiva della Reggina; il proprio di difetto di legittimazione passiva; la mancata impugnazione degli atti federali; la buona fede e l’assenza di responsabilità in capo alla compagine societaria del Messina subentrata alla precedente; l’assenza di prova delle violazioni dedotte dalla Reggina; la temerarietà dell’azione intrapresa e l’abuso del processo sportivo.
La memoria conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.
- La memoria della A.S. REGGINA 1914 SSD a RL dell’8 maggio 2026
Con la memoria in epigrafe si ribadisce la natura non impugnatoria dell’azione introdotta, in quanto tale non finalizzata all’annullamento degli atti di iscrizione o dei tesseramenti del Messina, bensì all’esclusivo all’accertamento di illeciti disciplinari consistenti nella violazione dei provvedimenti inibitori da parte degli amministratori dell’allora A.C.R. Messina s.r.l., con conseguente responsabilità disciplinare dell’attuale società.
La validità o invalidità degli atti amministrativi federali, si sostiene, rileverebbe solo incidenter tantum ai fini della valutazione della gravità dell’illecito e della proporzione della sanzione, ancora una volta in ragione della non contestazione della validità degli atti di iscrizione e tesseramento, la cui eventuale invalidità, dal Tribunale accertabile anche ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS rappresenterebbe solo un riflesso della condotta illecita, ma non l’oggetto del giudizio, di natura esclusivamente disciplinare.
Secondo la deducente, inoltre: la società resistente non avrebbe negato la commissione degli illeciti da parte della precedente gestione, ma tenterebbe di attribuire la responsabilità a un soggetto ormai non più affiliato, di cui è comunque avente causa; le osservazioni delle controinteressate presuppongono un giudizio di impugnazione di atti federali mai proposto; la conoscibilità della nullità degli atti sarebbe stata resa possibile solo dalle recenti rivelazioni mediatiche, cui avrebbe fatto seguito l’esposto presentato alla Procura federale in data 20 aprile 2026
La memoria reitera, infine, le richieste cautelari, di merito e istruttorie formulate con i precedenti scritti.
UDIENZA DEL 12.05.2026
All’udienza del 12.05.2026 sono comparsi:
gli avv.ti Ferruccio Maria Sbarbaro e Ilaria Grimaldi per la A.S. Reggina 1914 SSD A RL;
gli avv.ti Flavia Tortorella ed Eduardo Chiacchio per la ACR Messina 1900 SSD A RL e il sig. Davis Justin Leigh;
l’avv. Alessandro Nosto per la SSD Città di Acireale 1946 A RL e la ASD Sancataldese Calcio;
l’avv. Mario Maltese, in sostituzione dell’avv. Umberto Ilardo, per l’Enna Calcio SCSD;
il dott. Nazario Matachione per la SSD A RL Savoia 1908 FC.
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L’avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, per la ricorrente, si è riportato agli scritti in atti. Ha insistito sulla necessità di valutare se vi siano state delle violazioni in ordine alla iscrizione e ai tesseramenti da parte della precedente compagine messinese e a chi debbano essere imputate, a tal fine richiamando la decisione del TFN-SD n. 130 di questa stagione, in cui la nuova compagine Messina si è riconosciuta quale avente causa del vecchio sodalizio. Di tal che, ritenuta la sussistenza delle violazioni, sanzione congrua sarebbe l’esclusione dal campionato. Per quanto rileva, ha ribadito che la nullità degli atti rappresenta la conseguenza degli illeciti per i quali si chiede l’applicazione della sanzione, non già il suo presupposto.
Ha poi contestato l’invocato principio della intangibilità del risultato sportivo e che vi sia carenza di legittimazione, in quanto consentito, il ricorso, in assenza di altri procedimenti e in presenza di un proprio interesse, dagli artt. 30 e 31 del CGS CONI. Ha infine contestato l’eccepita tardività dello stesso ricorso e la temerarietà dell’azione, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L’avv. Alessandro Nosto, ha preliminarmente evidenziato che la soc. Messina (nuova) avrebbe utilizzato per 34 giornate giocatori tesserati e iscritti “da un intruso” e che nella vicenda si sarebbe in presenza di inesistenza degli atti, con conseguente inutilizzabilità degli istituti della decadenza e della prescrizione. Il C.U. n.111/A, in particolare, secondo l’esponente, non avrebbe alcuna efficacia sanante, in quanto atto traslativo e non costitutivo, circostanza che avrebbe determinato un illecito continuato. Si è quindi associato alle richieste e contestazioni dell’avv. Sbarbaro e, in via subordinata, ha concluso per la trasmissione degli atti alla procura federale.
L’avv. Mario Maltese si è riportato alla memoria di costituzione.
Il dott. Nazario Matachione, sommariamente esposta la cronologia degli eventi, ha insistito sulla decadenza. Secondo l’esponente, a seguito del fallimento del Messina del 30/8/2025 e del successivo bando di gara pubblicato il 3/9 ed il 2/10/2025 anche sul portale del Ministero, la Reggina avrebbe fatto decorrere inutilmente ogni termine utile per eventuali impugnazioni del C.U., ivi incluso il termine per impedire l’omologazione delle gare disputate il 12/10/2025 e 15/2/2026.
L’avv. Eduardo Chiacchio ha rimarcato l’assenza di provvedimenti sanzionatori e/o dichiarativi di inefficacia della validità della iscrizione al campionato, per vero convalidata dalla COVISOD e, comunque escluso ogni rapporto dell’attuale società con la ACR Messina 1900 SRL, ha richiamato la decisione della CGF pubblicata il 26.1.2010 (C.U. N. 140/CGF-2009/2010) che, confermata la decisione dell’allora CDN (C.U. N. 18/CDN – 2009/2010), aveva escluso la responsabilità della società DELFINO PESCARA 1936 Srl, società che aveva acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA, per fatti ascritti al legale rappresentante della seconda, non tesserato con la nuova compagine. Ha inoltre rappresentato la identità dei tabulati dei tesseramenti ante e post acquisizione, la mancata impugnazione del C.U. e, infine, la riserva dell’azione disciplinare in via esclusiva alla Procura federale.
L’avv. Flavia Tortorella, in replica alle avverse deduzioni, ha esposto che il ricorso della Reggina si porrebbe in contrasto con il sistema binario previsto dal CGS; ha rimarcato l’esclusività dell’azione disciplinare riconosciuta alla Procura federale dall’art. 118 CGS; ha eccepito la mancata acquisizione in contraddittorio della prova degli asseriti.
Secondo l’avv. Sbarbaro, in replica alle avverse deduzioni, il ricorso, così come prodotto, oltre che non vietato, sarebbe invece previsto proprio dall’art. 87 CGS; ha quindi evidenziato la contraddittorietà tra la decisione della CGF (C.U. n. 140/2009-2010) richiamata dalla difesa del Messina e la recente decisione del TFN (Decisione/0130/TFNSD-2025-2026) che ha applicato la sanzione dell’ammenda all’ACR Messina 1900 SSD a RL (avente causa dalla società ACR Messina Srl), che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell’art. 127 CGS la sanzione dell’ammenda per fatti ascritti al legale rappresentante della seconda.
L’avv. Alessandro Nosto, in replica, ha evidenziato che sia il Bando che il Rogito contenevano l’avviso in ordine all’esistenza di penalizzazioni già irrogate e al rischio di ulteriori sanzioni.
Il dott. Nazario Matachione, in replica, ha insistito per il rigetto del ricorso.
L’avv. Flavia Tortorella, ancora in replica, ha escluso la natura residuale del ricorso introduttivo ed insistito sulla esistenza del doppio binario previsto dal CGS.
All’esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.
LA DECISIONE
Preliminarmente dato atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati dal decreto monocratico del 2.5.2026, il Collegio osserva quanto segue.
La società Reggina ha proposto dinanzi a questo Tribunale ricorso ex artt. 49, 79, 83 e 84 C.G.S-F.I.G.C. finalizzato all’accertamento di illeciti disciplinari che si assume essere stati commessi dal sig. Davis Justin Leigh, legale rappresentante dell’ACR Messina 1900 SSD a RL, affiliata in cui favore risulta essere stato trasferito il titolo sportivo e il parco tesserati dell’ACR Messina 1900 SRL, unitamente allo stesso campionato e girone, in ragione delle violazioni poste in essere dai sig.ri Stefano Alaimo e Doudou Assioutan Sarr Cissé, legali rappresentanti di quest’ultima, in sede di iscrizione al Campionato di Serie D 2025/2026 e di tesseramento dei calciatori.
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Come più volte asserito in sede di ricorso e nelle successive memorie, oltre che ribadito in sede di udienza, la società ricorrente non ha inteso proporre un’azione di natura impugnatoria volta all’annullamento degli atti di iscrizione o dei tesseramenti del Messina; ha invece espressamente richiesto di accertare l’avvenuta violazione di norme, al momento dell’iscrizione e dei tesseramenti, da parte degli allora legali rappresentanti dell’ACR Messina 1900 SRL, all’epoca inibiti, con ricadute sanzionatorie in danno della odierna ACR Messina 1900 SSD a RL e del suo legale rappresentante pro tempore.
La SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946 A RL e la ASD SANCATALDESE CALCIO 1945, a loro volta, quali controinteressate attinte dal ricorso introduttivo ed in sua riferita parziale adesione, manifestamente esclusa la volontà di proporre impugnazione avverso l’iter amministrativo che ha portato all’iscrizione del Messina prima che ne fosse revocata l’affiliazione, ne hanno presupposto l’inesistenza, in quanto conseguenza di atti posti in essere da soggetti all’epoca sottoposti a inibizione e, previo accertamento incidentale di detta inesistenza, hanno richiesto l’adozione di provvedimenti disciplinari, anche in questa ipotesi nei confronti della ora affiliata ACR Messina 1900 SSD a RL e del suo legale rappresentante pro tempore.
Il ricorso è inammissibile.
“Il nuovo Codice di giustizia sportiva ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi” (CFA, Sez. I, n. 64/2023-2024; CFA, Sez. IV, n 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 51/2020-2021).
Come chiaramente ritenuto dalla CFA, “Secondo l’art. 25, comma 1, CGS CONI (“Competenza dei Giudici federali”): 1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”. La disposizione è riprodotta pressoché integralmente dall’art. 79, comma 1, CGS FIGC, il quale è rubricato: ‘Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale’ e recita: ‘1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali’. Ancora, l’art. 30, comma 1, CGS CONI stabilisce: ‘1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale’. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il sistema della giustizia endofederale è tendenzialmente organizzato in base al c.d. doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo CGS FIGC, all’art. 79 – con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma ‘di sistema’ avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale. Questa è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale federale (così come lo sono i citati artt. 25 e 30 del CGS CONI), il cui effetto è quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI (CFA, Sez I, n. 5/1/2020-2021; CFA, Sez I, n. 29/2020-2021). In conformità a quanto ha più volte rilevato lo stesso Collegio di garanzia, in assenza di espresse previsioni normative, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli organi della giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi di questa e alle condizioni sancite dal CGS CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di garanzia medesimo” (Decisione/0096/CFA-2021-2022).
Nel sistema così delineato, quanto al Tribunale federale, l’art. 79, CGS-FIGC – il cui comma 1, come visto, riproduce quasi integralmente l’art. 25, comma 1, CGS CONI – al comma 2 prevede due livelli di articolazione, a livello nazionale e territoriale, mentre l’art. 84, co. 1, lett. a) e b), per quanto qui rileva, individua le competenze specifiche dell’adita Sezione disciplinare.
In particolare, secondo le richiamate norme, il Tribunale federale e, nello specifico, la Sezione disciplinare dell’articolazione nazionale, “è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i componenti e/o composizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i…”
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“…Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.” (art. 84, co. 1).
L’art. 118, co. 1, CGS a sua volta, riserva in via esclusiva al Procuratore federale “l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”.
Già da una prima lettura, deve escludersi che nella vicenda in esame si sia in presenza di un procedimento disciplinare instaurato su “deferimento del Procuratore federale”, tanto che la ricorrente e le due società costituitesi in adesione, ben consapevoli della previsione dell’art. 118, CGS e prima ancora della instaurazione del presente procedimento, hanno già sottoposto i medesimi fatti alla cognizione del Procuratore federale, rispettivamente il 20 e il 15 aprile 2026.
Ad oggi, ancora pendenti i termini di rito, non è dato sapere se e quali saranno le determinazioni che il Procuratore federale intenderà adottare, ovvero archiviare in caso di ritenuta infondatezza della notizia di illecito o procedere con il deferimento.
Ciò non di meno, le richiedenti, con azione autonoma e postuma, mirano all’ottenimento delle sanzioni disciplinari nei confronti della nuova compagine e del suo legale rappresentante.
Occorre allora verificare se la questione, così come proposta, possa rientrare a livello residuale nell’alveo delle “altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi” e abbia ad oggetto “fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali” (art. 25, comma 1, CGS CONI), ovvero se si sia in presenza di “situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva” (art. 30 CGS CONI), attesa l’esigenza di “garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell’art. 54 comma 1, del CGS CONI” (CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2022).
Il riscontro di tale verifica è negativo.
Nonostante il tentativo della ricorrente di relegare in secondo piano gli atti di iscrizione al campionato della stagione 2025/2026 e i tesseramenti della ACR Messina 1900 SRL, e il tentativo delle controinteressate Acireale e Sancataldese di farne accertare in via incidentale l’inesistenza, vi è che l’accertamento di violazioni disciplinari da parte dei soggetti di cui all’art. 2 CGS, anche per “accadimenti verificatisi durante le gare sportive” ma sui quali il Giudice sportivo non abbia potuto pronunciarsi, perché non adito dal soggetto interessato nei termini di cui all’art. 67, commi 1 e 2, CGS, ovvero perché, a titolo esemplificativo, non investito dei fatti di cui all’art. 61 CGS nei termini ivi previsti, può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l’art. 118 CGS riserva in via esclusiva l’azione disciplinare.
Tuttavia anche a volere ritenere che le parti abbiano inteso sottoporre alla cognizione di questo tribunale una situazione giuridicamente protetta (art. 30 CGS CONI), manca la prova che il ricorso sia stato proposto entro i trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
Alla stessa conclusione si perverrebbe qualora si volesse superare il dato formale e ritenere che con il ricorso si siano voluti impugnare gli atti di iscrizione, i tesseramenti e financo la stessa affiliazione dell’attuale compagine messinese, circostanza categoricamente esclusa dalla ricorrente e dalle controinteressate.
Ed invero, l’annullamento di “delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione” (art. 84, comma 1, lett. b), va richiesto con ricorso da depositare “presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto” (art. 86, comma 3, CGS).
Premesso che la conoscenza degli atti emanati dagli Organi federali e dalle Leghe si ha per ritenuta dal momento della loro pubblicazione “o, in caso di mancata pubblicazione,” dal momento della loro conoscenza, vi è però, che al momento della proposizione del ricorso e il 30.4.2026 la SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946 A RL e della ASD SANCATALDESE CALCIO 1945 era sicuramente ampiamente decorso, per la ricorrente e le intervenute in adesione, il termine di trenta giorni per impugnare l’iscrizione al campionato e i tesseramenti eseguiti in pendenza di inibizione, per non dire del termine per la proposizione del ricorso (art. 67 CGS), questa volta dinanzi al competente Giudice sportivo, avverso l’omologazione delle gare disputate dalla ricorrente e dalle controinteressate con l’ACR Messina 1900 SSD a RL.
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A tutto voler concedere, pertanto, manca agli atti financo la prova del momento in cui le ridette società avrebbero avuto conoscenza di eventuali atti e/o delibere non pubblicate, essendosi genericamente limitate, la Reggina, a sostenere che la nullità sarebbe “emersa solo poche settimane fa dai mezzi di stampa” (memoria ex art. 87 CGS – punto 27 – pag. 12) e, in replica all’eccezione formulata dalla società Enna, che “i termini per impugnare non sarebbero comunque certamente spirati” (memoria ex art. 87 CGS – punto 62.a – pag. 19) e, le società Acireale e Sancataldese, a fare riferimento a non meglio precisate notizie di stampa che le avrebbero indotte a presentare in data 15.4.2026 un ricorso alla Procura.
La natura assorbente dei rilievi che precedono rende pleonastico l’esame di ogni altra questione riferita alla legittimazione attiva e passiva delle parti coinvolte, oltre che superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura federale, già attinta, per i medesimi fatti, dagli esposti del 15 (Acireale e Sancataldese) e del 20.4.2026 (Reggina).
Da ultimo, esclusa la temerarietà della intrapresa azione, stante la particolarità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
IL RELATORE
Amedeo Citarella
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 21 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
