Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nell’attuale dibattito sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ritiene necessario assumere una posizione inequivocabile. Nell’anno scolastico 2026/2027 riproporre ipotesi di separazione degli studenti più fragili dalle classi comuni significherebbe spostare sugli alunni le conseguenze delle difficoltà che il sistema pubblico è invece chiamato a risolvere attraverso organizzazione, programmazione e risorse adeguate.
L’ordinamento italiano ha compiuto una scelta precisa. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con le successive modificazioni, collocano l’inclusione all’interno dell’organizzazione ordinaria del servizio scolastico e ne definiscono strumenti, responsabilità e modalità di attuazione. Non siamo pertanto di fronte a un’opzione accessoria che possa essere mantenuta quando risulta agevole e ridimensionata quando comporta maggiori difficoltà gestionali.
È proprio questo il punto sul quale occorre essere rigorosi. Se mancano docenti specializzati, se la continuità del sostegno presenta criticità, se i servizi non vengono assicurati tempestivamente o se la progettazione individualizzata incontra ostacoli nella sua concreta realizzazione, la risposta istituzionale non può consistere nel ridurre la partecipazione dello studente alla vita ordinaria della classe. Sarebbe un’inversione della responsabilità pubblica: anziché adeguare l’organizzazione alle funzioni attribuitele dalla legge, si finirebbe per chiedere alla persona più fragile di adattarsi alle carenze dell’organizzazione.
Il CNDDU considera questa prospettiva inaccettabile. La disabilità non può diventare la variabile attraverso la quale semplificare problemi di organico, bilancio o gestione. Né può essere il punto sul quale recuperare efficienza quando programmazione e amministrazione non hanno prodotto risultati sufficienti. Le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica sono legittime e necessarie, ma devono riguardare le inefficienze del sistema, non la consistenza degli interventi indispensabili agli studenti.
Su questo aspetto è necessario evitare un equivoco anche economico. Spendere meno nell’immediato non significa necessariamente spendere meglio. La discontinuità del personale, il ricorso reiterato a soluzioni temporanee, l’attivazione tardiva dei servizi e una programmazione non adeguatamente collegata ai fabbisogni possono generare costi amministrativi e sociali superiori nel medio periodo. L’efficienza della spesa destinata all’inclusione deve essere valutata sulla capacità di produrre continuità, autonomia, apprendimento e progressiva riduzione delle necessità assistenziali evitabili.
Una politica scolastica finanziariamente responsabile deve quindi programmare prima di intervenire in emergenza. Quando un fabbisogno si ripresenta stabilmente nel tempo, continuare a gestirlo attraverso strumenti prevalentemente temporanei non rappresenta una soluzione strutturale. Significa rinviare il problema, trasferendone gli effetti sulle scuole, sulle famiglie e, soprattutto, sugli studenti che hanno minori possibilità di compensare autonomamente le carenze del servizio.
Nell’anno scolastico 2026/2027 la continuità dei docenti su posto di sostegno assume, in questo quadro, particolare importanza anche alla luce delle disposizioni riconducibili all’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e della relativa disciplina applicativa. Ma la continuità non può essere affidata soltanto alla gestione delle situazioni già esistenti. Deve diventare un obiettivo della programmazione del personale, perché la stabilità educativa non può dipendere ogni anno dalla capacità del sistema di trovare una soluzione alla propria precarietà.
Altrettanto netta deve essere la posizione sul ruolo del docente di sostegno. L’alunno con disabilità non può diventare, nella pratica scolastica, responsabilità esclusiva dell’insegnante specializzato. Una delega di questo tipo produrrebbe una separazione sostanziale anche senza istituire formalmente classi distinte. Il sostegno deve rafforzare la capacità educativa della classe e non costruire intorno allo studente un circuito didattico parallelo.
Lo stesso principio riguarda il Piano educativo individualizzato. Un PEI correttamente predisposto sul piano formale perde gran parte della propria funzione se non sono disponibili personale, servizi e condizioni organizzative necessari alla sua attuazione. La conformità documentale non può sostituire l’effettività del servizio. Quando la normativa attribuisce alla pubblica amministrazione strumenti e responsabilità, la loro concreta attuazione deve poter essere verificata anche nei risultati.
È quindi necessario respingere una rappresentazione distorta secondo la quale sarebbero gli studenti con maggiori necessità educative a rendere troppo complessa l’organizzazione scolastica. Non sono i soggetti fragili a essere incompatibili con il sistema: è il sistema che deve dimostrare di essere capace di adempiere alle funzioni che l’ordinamento gli attribuisce.
Separare è certamente più semplice che organizzare. Ridurre un servizio può apparire meno oneroso che renderlo efficiente. Delegare a una sola figura professionale può risultare più agevole che assumere una responsabilità collegiale. Ma la maggiore semplicità amministrativa non costituisce, di per sé, un criterio sufficiente per modificare un modello previsto dalla legislazione vigente, soprattutto quando le conseguenze ricadono sulla componente scolastica che dispone di minori strumenti per difendersi dalle inefficienze.
Il CNDDU ritiene pertanto che la discussione debba essere riportata sulla responsabilità delle istituzioni. Se esistono criticità nel modello inclusivo, devono essere individuate e corrette. Se le risorse vengono utilizzate in maniera inefficiente, occorre intervenire sulla programmazione e sui meccanismi di spesa. Se il personale specializzato non è sufficiente, il problema riguarda reclutamento e formazione. Se i servizi presentano differenze territoriali, è necessario intervenire sulla capacità amministrativa di garantirne l’erogazione. Nessuna di queste criticità può essere trasformata in un argomento per ridurre la partecipazione scolastica degli alunni con disabilità.
La fragilità non può diventare un criterio di contenimento della complessità amministrativa né, direttamente o indirettamente, una voce sulla quale conseguire economie attraverso una riduzione della qualità del servizio.
Occorre dirlo senza formule di circostanza: uno Stato efficiente non risolve le proprie difficoltà organizzative separando chi necessita di maggiori sostegni. Le risolve facendo funzionare meglio le proprie amministrazioni.
Nell’anno scolastico 2026/2027 è questa la responsabilità che deve essere assunta. Non arretrare rispetto all’assetto normativo vigente, ma renderlo più stabile, efficiente e concretamente esigibile. E soprattutto impedire che il costo delle inefficienze venga trasferito, ancora una volta, proprio su coloro che hanno meno possibilità di sostenerlo.
Su questo punto il CNDDU ritiene che non possano esservi ambiguità, scorciatoie organizzative o arretramenti.
Scuola e disabilità, CNDDU: “I soggetti più fragili non possono pagare le inefficienze del sistema. Sull’inclusione nessun arretramento”
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