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Malattia nel rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato è, come noto, caratterizzato da un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il datore di lavoro, nel quale il lavoratore si obbliga a svolgere una prestazione lavorativa sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro. Tale rapporto può essere oggetto di sospensione per determinate cause legittime, previste dall’ordinamento giuridico. L’articolo 2110 del Codice Civile stabilisce le ipotesi di sospensione legale del rapporto di lavoro dipendente, tra le quali rientra la malattia, che rappresenta uno degli eventi più frequenti e rilevanti rispetto all’impossibilità di rendere la prestazione di lavoro. L’articolo 2110 c.c. disciplina le cause di sospensione legittima del rapporto di lavoro, elencando alcune fattispecie in cui il lavoratore non è obbligato a rendere la propria prestazione pur rimanendo legato al contratto di lavoro, senza che vi sia una risoluzione del rapporto stesso. Tra queste cause troviamo: la malattia, l’infortunio, l’esercizio di un diritto o di un dovere, il servizio militare, e le assenze per causa di forza maggiore. Tali sospensioni legali non determinano la cessazione del contratto di lavoro, ma solo la temporanea interruzione dell’attività lavorativa. Di particolare rilievo è il trattamento della malattia, che può determinare una sospensione del contratto di lavoro per un periodo variabile a seconda della gravità dell’infermità, e la relativa regolamentazione da parte dell’ordinamento italiano. Secondo l’articolo 2110 c.c., in caso di malattia, il lavoratore ha diritto a non prestare la propria attività lavorativa per un periodo determinato, che può variare in base alla durata e alla gravità della patologia. Il lavoratore ha, infatti, diritto a un periodo di assenza giustificata per malattia determinato dalla contrattazione collettiva, con diritto a una indennità parziale a carico di Inps e integrata dal datore di lavoro o, in alcuni casi (come quello degli impiegati del settore industriale) a esclusivo carico del datore. In linea generale, la retribuzione del lavoratore durante la malattia è regolata dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e da specifici contratti collettivi, che stabiliscono il trattamento economico per il lavoratore malato. In particolare, l’indennità di malattia è generalmente erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che interviene in sostituzione del datore di lavoro per garantire un reddito al lavoratore in caso di malattia. Info dai Consulenti del lavoro.

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