Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori privati, nella misura del 100% (con esclusione dei premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, o sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono ad una delle categorie di «lavoratore svantaggiato». L’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, l’esonero è pari a 650 euro su base mensile. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero. Tutti gli incentivi previsti dal Decreto sono subordinati all’applicazione del “salario giusto” da parte delle aziende che li richiedono. Informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.
E’ quanto su legge in un comunicato stampa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
