La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una società maltese (Sogno di Tolosa Ltd) e del gestore di un’agenzia in Calabria collegata al bookmaker estero, confermando integralmente la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Come riporta Agipronews, la vicenda riguarda l’anno d’imposta 2015 in materia di evasione dell’imposta unica sulle scommesse sportive. Secondo Adm, il gestore del centro conduceva l’attività commerciale denominata “Betn1” in forza di un contratto stipulato con la società maltese. L’accertamento contestava che il gestore esercitasse “la raccolta e il trasferimento all’estero di somme di denaro a titolo di scommesse” per conto di un bookmaker “privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia”, senza collegamento con il totalizzatore nazionale, determinando così l’evasione dell’imposta unica. La Cassazione ha confermato integralmente questa ricostruzione, ribadendo che “la raccolta delle scommesse avveniva in Italia, sussistendo pertanto il presupposto territoriale”. Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta. I ricorrenti, infatti, sostenevano che il bookmaker maltese non fosse soggetto al tributo italiano e che il centro di trasmissione dati non potesse essere considerato soggetto passivo dell’imposta. La Suprema Corte respinge però questa tesi richiamando il consolidato orientamento sviluppatosi a partire dalla sentenza del 2021 e dalle numerose pronunce successive. Secondo la Cassazione, infatti, “sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione”. I giudici precisano inoltre che tra bookmaker e gestore esiste “un rapporto di solidarietà paritetica”. Entrambi, quindi, partecipano alla gestione del sistema di raccolta delle scommesse e sono tenuti al pagamento dell’imposta unica.
La difesa si era appellata anche alla normativa europea sulla “libertà di stabilimento” e sulla “libera prestazione dei servizi”, sostenendo che il sistema italiano fosse “discriminatorio” nei confronti degli operatori esteri. La Cassazione, a tal proposito, richiama sia la giurisprudenza nazionale sia quella europea, ricordando il precedente della Corte costituzionale del 2018 e la decisione della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2020. Secondo la Suprema Corte “l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti”. Per i giudici “resta esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento”. La Corte esclude inoltre qualsiasi forma di “doppia imposizione fiscale” e ribadisce che l’imposta sulle scommesse “non ha natura di sanzione”. I ricorrenti avevano chiesto anche l’annullamento delle sanzioni sostenendo l’esistenza di un’obiettiva incertezza normativa sull’applicazione dell’imposta ai bookmaker esteri. In questa direzione, la Cassazione riconosce che in passato la normativa aveva dato luogo a dubbi interpretativi, come già evidenziato dalla Corte costituzionale. Tuttavia, precisa che l’incertezza normativa: “sussiste fino al momento dell’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010”. Poiché l’accertamento riguardava il 2015, la Suprema Corte ha escluso qualsiasi eccezione. Respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
