“Non esistono verità medie” - George Santayana
HomeCalcioCosenza Calcio, dal Tar nessuna sospensione a penalizzazione in classifica

Cosenza Calcio, dal Tar nessuna sospensione a penalizzazione in classifica

Con una lunga e complessa ordinanza il Tar del Lazio ha deciso di non sospendere il provvedimento con il quale il Tribunale federale nazionale della Figc ha inflitto una penalizzazione di quattro punti in classifica al Cosenza Calcio per irregolarità amministrative. A proporre il ricorso è il Cosenza Calcio Srl.

I giudici amministrativi, pur considerando in via preliminare l’esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue in un altro giudizio sul tema della “compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva” e quanto previsto dalla normativa nazionale che esclude “il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.)” in tema di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, hanno valutato che “anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari”. E tutto ciò in quanto difetta, innanzitutto, “il periculum” per due ordini di ragioni: “in primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico; è, infatti, evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione”.

In più, per il Tar “ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC: innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell’epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società;… inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio Srl”. Alla fine resta anche il fatto che “la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica”.

Articoli Correlati