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Anche il Tar del Lazio boccia la Reggina. E l’Assocalciatori preme per la messa in mora

di Paolo Ficara – Dopo aver sentito le parti nell’udienza di ieri, mercoledì 2 agosto, il Tar del Lazio ha emanato la propria sentenza di bocciatura circa il ricorso della Reggina. Niente ammissione in Serie B per gli amaranto, nemmeno da parte del primo grado della giustizia extrasportiva.

E adesso, per la società ancora in capo a Saladini e Ferraro, ci saranno da fronteggiare le ire dell’Assocalciatori che preme per la messa in mora. Tale richiesta, di cui si potrebbe discutere già nel Consiglio Federale di domani, venerdì 4 agosto, comporterebbe lo svincolo d’ufficio di tutti i calciatori professionisti in organico. E sarebbe motivata dal mancato versamento delle ultime mensilità.

Dopodiché si attenderà di capire, in seguito alle motivazioni dell’ultima sentenza, se si andrà al Consiglio di Stato per l’ultima e decisiva battaglia. Qui di seguito, il dispositivo:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10576 del 2023, proposto da
Società Reggina 1914 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Donato Patera, Paolo Rodella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Collegio Garanzia Sport Presso il C.O.N.I., COVISOC, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Brescia Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
A.C. Perugia Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Nazionale Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Ascoli Calcio 1898 Fc Spa, Bari Calcio Spa, Us Catanzaro 1929 S.r.l., As Cittadella S.r.l., Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us Cremonese Spa, Feralpisalò S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Fc Spa, Parma Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Reggiana 1919 S.r.l., Uc Sampdoria Spa, Spezia Calcio S.r.l., Fc Sudtirol S.r.l., Ternana Calcio Spa, Venezia Fc Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Pezzali, Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Perugia, via Oberdan 50;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 22;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 64 del 20 luglio 2023, che ha respinto il ricorso proposto dalla Società Reggina per la riammissione in Serie B;

nonché di tutti gli atti, presupposti e conseguenti, ad esso comunque connessi e, in particolare, della delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 8/A che – sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio (Covisoc@pec.figc.it) 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. ed ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024;

nonché della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la COVISOC, con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato a carico della Società ricorrente “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l””ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 marzo 2023 e 169/A del 21 aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, a titolo meramente tuzioristico, ove occorra, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A;

nonchè per il riconoscimento del titolo/diritto

della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024;

con richiesta di abbreviazione dei termini;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Brescia Calcio s.p.a. il 27/7/2023:

per la reiezione della domanda cautelare (tanto in sede monocratica quanto in sede collegiale), e per la declaratoria di inammissibilità e per la reiezione del ricorso indicato in epigrafe, anche in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in via incidentale e riconvenzionale.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti il ricorso incidentale e gli atti di intervento ad opponendum indicati in epigrafe;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Brescia Calcio s.p.a., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’A.C. Perugia Calcio s.r.l., del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Nazionale Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre, conv. dalla L. 30 dicembre 2022;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

Spese compensate;

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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