Migliorare il decoro urbano, sollecitare chi ancora non lo fa al rispetto delle regole e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Con questi obiettivi, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato tre distinte ordinanze che sono ora in vigore su tutto il territorio comunale.
I provvedimenti, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, riguardano: la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, dei fossi e canali di scolo; l’obbligo di pulizia delle deiezioni degli animali d’affezione su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e l’obbligo di portare con sé (pena ammende) il kit necessario ed anche l’acqua per diluire le deiezioni liquide; e l’obbligo di affissione dei dati dell’amministratore di condominio e corretta esposizione dei mastelli (da utilizzare per tutti i tipi di rifiuto), nonché l’obbligo di tenere pulite le aree di pertinenza condominiale.
PULIZIA DEI TERRENI
Con questa ordinanza, la numero 22 del 14/03/2025, si ordina a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo e importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, di provvedere entro il 15 aprile 2025 alle seguenti opere a tutela del territorio:
– alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi e/o alberature, alla regolare sagomatura delle scarpate e cigli affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l’incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice civile, dal Codice della strada, dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Vibo Valentia;
– a mantenere sempre pulite dette aree con lo sfalcio dell’erba e la relativa rimozione, ripetuto soprattutto nel periodo estivo, onde evitare rischio di incendio, mantenendo la vegetazione a raso. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l’aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto;
– è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;
– ai proprietari dei fabbricati l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
– la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo con il ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati di materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità.
DEIEZIONI DI ANIMALI
Con questa ordinanza, la numero 23 del 14/03/2025, si ordina a tutti i proprietari e/o detentori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, ville comunali ove consentito e nelle zone destinate al verde pubblico:
– di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– di impedire ai propri animali di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
– di depositare le deiezioni raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale;
– è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
– utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.
ESPOSIZIONE MASTELLI
Con questa ordinanza, la numero 24 del 14/03/2025, si ordina di provvedere ad esporre in luogo di accesso al condominio, o di maggior uso comune, anche accessibile ai terzi, una targa riportante il nominativo dell’amministratore, indirizzo e recapiti telefonici, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
– di vigilare affinché la stessa sia sempre leggibile adoperandosi in tal senso in caso di vetustà, danneggiamenti, asportazioni o quant’altro possa renderla indecifrabile.
– a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere, nonché a tutti i residenti e non residenti al rispetto degli orari sulle modalità di raccolta dei rifiuti e a separare correttamente i rifiuti, con l’esposizione dei mastelli all’esterno del proprio domicilio dalle ore 21:00 della sera prima alle ore 5:00 del giorno stabilito e che per la frazione organica è obbligatorio utilizzare il mastello con buste biodegradabili e/o compostabili;
– a tutti i proprietari, locatari, condomini, amministratori di condominio di curare le aree di stretta dipendenza destinati all’esposizione dei rifiuti effettuando la pulizia delle predette a ciò destinate avendo in particolare cura delle parti comuni del condominio, del viale d’accesso e/o del giardino destinato all’esposizione dei mastelli.