Il Consiglio di Stato, attraverso l'ordinanza n. 4624/2013 del 21 Novembre, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dall'Avvocato Giulia Russo contro la sentenza della sezione catanzarese del TAR Calabria che confermava la sospensione dall'Albo Regionale delle Imprese Boschive per l'imprenditore Pasquale Ciconte, titolare dell'omonima ditta.
L'azienda, con sede legale nel Serrese, è un'industria boschiva che si occupa della produzione e del commercio di legnami e derivati e, chiaramente, la sospensione dell'iscrizione all'Albo, rappresentando la condizione necessaria per concorrere alle aste pubbliche ed alle gare per l'acquisto dei lotti boschivi posti in vendita da Comuni ed Enti, comportava per l'imprenditore un grave danno economico oltre che d'immagine.
Ma torniamo un attimo indietro, il 07/06/2012 Pasquale Ciconte si vedeva recapitare una nota, datata 24/04/2012 con la quale il Presidente della Commissione competente all'interno della Regione Calabria comunicava che "premesso che con comunicazione prot. 137621 del 18.04.12 la Prefettura di Vibo Valentia ha trasmesso certificazione Inf. 002488 del 25.01.10 interdittiva Tipica art. 10 co. 7 lett. C DPR 252/98, emessa nei confronti di Ciconte Pasquale (28.06.80), titolare della omonima ditta, con sede in Sorianello, nella seduta del 19.04.12 la Commissione per la Gestione Albo ditte Boschive, ritenuta la rilevanza, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 1 dell'All. A delle PMPF vigenti, ha deciso l'immediata sospensione dall'Albo della Ditta Ciconte Pasquale...".
Un' interdittiva antimafia quindi quella della Prefettura, avverso la quale l'imprenditore, avvalendosi della consulenza di un legale diverso da Giulia Russo, decideva di proporre immediatamente ricorso, indirizzandolo sia alla Regione Calabria, mittente della nota, che alla Prefettura per l'emissione dell'interdittiva. All'udienza pubblica del 17/05/2013 però la causa veniva trattenuta in decisione e, successivamente, con la sentenza n. 715/13 del 25.06.2013, il TAR Calabria rigettava il ricorso di Pasquale Ciconte, confermando la sospensione dell'iscrizione all'Albo e costringendo l'imprenditore a ridurre notevolmente, in un periodo economico difficilissimo, il proprio raggio d'azione lavorativa e, di conseguenza il potenziale economico dell'azienda.
E' a questo punto che Pasquale Ciconte affidando l'incarico a Giulia Russo decide di proporre ricorso chiedendo immediatamente la sospensiva della sentenza al Consiglio di Stato il quale, uditi gli avvocati in Camera di Consiglio, con l'ordinanza depositata il 21 Novembre accoglie l'istanza di sospensione della sentenza appellata così motivandola "...gli elementi effettivamente posti a sostegno del quadro indiziario assunto nel provvedimento impugnato sembrano trovare smentita dalle circostanziate e documentate deduzioni dell'appellante, non oggetto di contestazione avversaria. Ritenuto che il pregiudizio lamentato appare dotato dei prescritti requisiti di gravità ed irreparabilità."