"Antibes": l'avvocatessa Iaria precisa e annuncia querela

letteraDall'avvocatessa Giuseppina Iaria, riceviamo e pubblichiamo integralmente – e con pari visibilità - come nota di replica/rettifica all'articolo pubblicato su Il Dispaccio in seguito ai fermi sulla cosca Franco, effettuati con l'inchiesta "Antibes":

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

DENUNCIA QUERELA

La sottoscritta avv ssa Giuseppina Iaria del foro di Reggio Calabria nata a Melito Porto Salvo il 07/06/1974

Premesso

di aver letto l'articolo pubblicato da IL DISPACCIO lunedì 25 gennaio 016 sul web redatto dal sig Claudio Cordova

Che nello stesso veniva rilevato che"Ma nel racconto del ristoratore c'è altro: "In ogni caso ricevetti una chiara prova lo stesso mese di febbraio 2013 allorquando, trovandomi all'interno del CE.DIR. perché chiamato dall'avv.to. Amaddeo Paolo che stava tutelando una pratica civile del secondo marito di mia madre, incontrati l'avv.to Iaria Giuseppina , il legale che aveva stilato i contratti di affitto per la OMISSIS, il quale, avvicinatosi, alla presenza del collega mi dice:" Sig. OMISSIS, mi dia retta, FACCIA ATTENZIONE ALLE DENUNCE ED AI NOMI CHE FA AI CARABINIERI DI MELITO, perché le faccio presente che TUTTO QUELLO CHE DIRA' SI VERRA' A SAPERE A MELITO E SARANNO GROSSI GUAI PER LEI E LA SUA FAMIGLIA", esortandomi con molta prepotenza, quasi gli avessi tolto un qualcosa, " TORNI IN CANADA, ascolti il mio consiglio, se ne torni con tutta la sua famiglia.".

Che prima di riportare ciò si precisava che "che vi è un aneddoto- privo di alcuna fattispecie penale - nelle dichiarazioni che il ristoratore della provincia di Reggio Calabria farà agli inquirenti e che consentiranno alla dda di fermare diverse persone legate alla 'ndrangheta "

Che, quindi, risulta priva discriminante la condotta del giornalista non essendoci i presupposti per l'esistenza della stessa perché manca in primo luogo la pertinenza l'utilità sociale per come confessato dallo stesso giornalista nonché la continenza ed il parametro ulteriore di accertata verità

Si rappresenta, infatti,quanto segue .

Il diritto di cronaca giornalistica è un diritto pubblico soggettivo, che rientra in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall'arti 21 della Costituzione.

Anche l'esercizio del diritto di cronaca tuttavia deve rispettare alcuni limiti per avere efficacia scriminante, sulla base dei parametri della verità, pertinenza e continenza dei fatti riportati. Per la precisione, una sentenza storica della Corte di Cassazione (sent. 10 ottobre 1984 della prima sezione civile) ha precisato che il diritto di stampa e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione; verità dei fatti esposti e forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Il parametro della verità esprime la necessità della corrispondenza al vero tra fatti accaduti e fatti narrati (verità obiettiva) ovvero, secondo un orientamento più attento alla dimensione operativa della valutazione, la verità legittimamente ritenuta o putativa della notizia, desumibile dalla diligenza impiegata dal professionista nelle ricerche di riscontro della verità dei fatti oggetto di narrazione (Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984).

Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. È legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). La Cassazione sottolinea, quindi, l'importanza della valutazione complessiva delle vicende narrate ai fini dell'efficacia esimente della libertà di cronaca, ponendo in risalto l'interrelazione tra i pur veritieri singoli fatti riferiti e quelli, connessi ai primi, ma indebitamente taciuti. In tal modo, si contestualizza il requisito della verità, privando dell'efficacia scriminante tutte le narrazioni, che, pur veritiere, sovvertano il significato del fatto storico perchè svincolate dalla vicenda considerata nella sua interezza. Deve sottolinearsi che sul giornalista grava l'onere anche processuale di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate. In base a tali principi, da ritenere oramai consolidati, la verità, almeno putativa, delle notizie pubblicate avrebbe dovuto essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dalla giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo.

Il requisito della pertinenza indica invece l'interesse dell'opinione pubblica alla divulgazione dei fatti narrati. La cassazione ha precisato infatti che "in materia di diffamazione a mezzo di stampa, il diritto di critica va riconosciuto nei confronti di personaggi la cui voce ed immagine abbia vasta risonanza presso la collettività grazie ai mezzi di comunicazione, anche quando si manifesti in forma penetrante e talvolta impietosa" (Cass., 30 novembre 1995, n. 11664).

Da ultimo, come terzo parametro, l'elemento della continenza coincide con la correttezza dell'esposizione della notizia, in modo tale da evitare gratuite aggressioni all'altrui reputazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce (Cass., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259).

Il giudizio di disvalore sulla persona coinvolta nella narrazione dei fatti, indice della illiceità della cronaca, può dirsi quindi sussistente in tutte le ipotesi in cui la correttezza solo formale ed apparente dell'esposizione dei fatti da parte del giornalista trasmetta ai lettori giudizi negativi sulla persona.

Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti.

Il principio di continenza, infine, richiede la correttezza dell'esposizione dei fatti e che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.( tra le tanteCassazione Civile, sez. III, sentenza 08/05/2012 n° 6902)

Il legislatore costituente non ha posto limiti espliciti alla libertà di espressione del pensiero, se non quello del buon costume (art. 21 della Costituzione). La Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 28 novembre 1968 ha poi ribadito che "la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazione se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale". Questa sentenza ha quindi sancito la totale riserva di legge per qualsiasi limite da porre alla libertà di espressione.

Il reato di diffamazione, così come codificato dall'art. 595 del Codice penale, configura una tra le più frequenti di queste limitazioni.

Il giudice chiamato a valutare la sussistenza del reato di diffamazione da parte di un giornalista ai danni di una persona, dovrà quindi valutare con ragionevolezza il bilanciamento tra il diritto di cronaca (diritto ad informare e diritto ad essere informati) e il diritto al rispetto della reputazione.

Su tale interpretazione pesano diversi fattori:

-- la notorietà del personaggio ricorrente e l'utilità sociale delle informazioni che lo riguardano;

-- la verità di tali informazioni: nonostante l'orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. pen. sez. un. del 30 giugno 1984), gran parte della giurisprudenza (come già esposto sopra) ha ritenuto sufficiente a provare la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca la verità putativa.

-- la continenza, ossia la forma misurata e non eccedente nell'offesa gratuita dell'esposizione dei fatti.

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Che, nello stesso articolo , si precisava che ,veniva ciò posto , solo al fine di contestualizzare le dichiarazioni del ristoratore

" un avvertimento che , si ribadisce nel fermo viene inserito per contestualizzare ulteriormente le dichiarazioni del ristoratore "

QUINDI NON VI è alcuna utilità SOCIALE E NON VI è PERTINENZA NELLA PUBBLICAZIONE DI TALI PRETESE DICHIARAZIONI CHE SI RIBADISCONO mai proferite

Tutto ciò premesso

Con il presente

Si rappresenta che la sottoscritta non ha mai fatto quelle affermazioni a nessun soggetto nemmeno ad un ristoratore .La sottoscritta non ha mai detto neanche ai propri clienti di non denunciare .Anzi il sottoscritto legale ha sempre posto a tutela della giustizia la propria attività mettendo a rischio la propria vita ( vedasi , tra l'altro) caso di madalina pavlov.

Il sottoscritto avvocato e ' stata varie volte minacciata di morte e ha sempre denunciato i fatti alla Procura (per tali fatti sono aperti fascicoli presso la procura di Reggio Calabria ).

Quindi , non avrebbe avuto senso consigliare il contrario ad un soggetto che non era neanche suo cliente e per di più in una aula o corridoio di tribunale per un argomento tratto a piacere.

Tale articolo e tali pretese affermazioni del ristoratore vengono considerate come vera ipotesi di diffamazione e di comportamento lesivo dell'immagine della sottoscritta .

Tutto ciò premesso

Si formula

espressa denuncia querela

Contro coloro che verranno ritenuti responsabili dei fatti sopra esposti chiedendone l'espressa punizione per tutte le ipotesi di reato che si ravviseranno e chiedendo di essere avvisata in caso di archiviazione per proporre eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione. Elegge domicilio presso il proprio studio sito in villa San Giovanni via Largo Delfino n5

Melito porto salvo 26/01/2016

Avv. Giuseppina Iaria