Un esposto con contestuale istanza di annullamento delle elezioni e conseguente scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Klaus Davi passa alle vie di fatto. In attesa di verificare se i consiglieri comunali reggini decideranno di accogliere il suo appello e di presentarsi, il 28 dicembre, per le dimissioni collettive (LEGGI QUI), il massmediologo, già candidato a sindaco di Reggio Calabria, insieme allo psichiatra Nicola Pangallo, candidato più votato della lista, hanno inoltrato un esposto a Ministero degli Interni e Prefettura di Reggio Calabria.
Un atto concreto, forse dimostrativo, ma utile affinché nessuno nelle Istituzioni possa dire "non lo sapevo" rispetto alle presunte irregolarità denunciate da Davi già all'indomani del voto che lo escluderà da Palazzo San Giorgio ed emerse, seppur in ipotesi accusatoria, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria, che ha portato agli arresti domiciliari il consigliere comunale del Partito Democratico, Antonino Castorina, più votato dell'intera coalizione di centrosinistra, a sostegno del sindaco uscente e rieletto, Giuseppe Falcomatà.
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Ecco il testo del documento redatto dagli avvocati Oreste ed Achille Morcavallo e sottoscritto dallo stesso Klaus Davi:
Il dato numerico-elettorale per come acquisito da fonti ufficiali (Eligendo, Verbali della Commissione Elettorale Centrale, sito Comune di Reggio Calabria) attribuiva al candidato Sindaco Klaus Davi 4.417 voti con una percentuale del 4,68% e alle liste collegate 2.772 voti, poi corretti in 2769, con una percentuale del 3,02%, tuttora risultante dal sito ufficiale di Codesto Ministero. Dopo la divulgazione dei risultati del primo turno della tornata elettorale, come sopra riportati, e precisamente in data 25 settembre l'Ufficio Centrale Elettorale comunicava di aver riscontrato diffuse irregolarità nella compilazione dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, consistenti nel mancato completamento delle operazioni di scrutinio nelle Sezioni 32, 34, 38, 125, in irregolarità nel conteggio dei voti assegnati alle liste e/o al Sindaco nelle sezioni 12, 30, 40, 48, 56, 62, 65, 66, 75, 107, 119, 130, 149 e nella mancanza di elementi essenziali nella compilazione del verbale delle operazioni elettorali nelle Sezioni 2, 13, 22, 187, 192, 205, 208; e che pertanto avrebbe proceduto al riscontro dei voti riportati dai candidati a sindaco, dalle liste e dai canditati alla carica di consigliere, sulla base dei dati rilevabili dalle tabelle di scrutinio.
La Commissione elettorale centrale, nella parte del verbale relativa alla ripartizione dei seggi, stabiliva quindi il totale dei voti validi in 94.481 e la soglia del 3% pari a 2835 voti; pertanto la lista dell'esponente risultava esclusa dalla ripartizione dei seggi per soli 66 voti.
A seguito delle predette comunicazioni della Commissione Centrale, la Corte di Appello di Reggio Calabria, dal suo canto, con Decreto n. 82/20 disponeva la revoca di ben 25 presidenti di seggio, molti dei quali nominati direttamente dal Sindaco o da un suo delegato, in sostituzione dei rinunciatari, in vista del ballottaggio.
Tra le irregolarità riscontrate si riportano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancanza del riepilogo finale dei voti e dei voti di lista in un verbale di sezione che si limita a registrare solo le preferenze espresse in favore del candidato sindaco; in altra sezione il relativo verbale riporta al contrario solo i voti di lista e non le preferenze, ancora non verificate, in quanto nella medesima sezione lo scrutinio è stato sospeso per incongruenze e mai più completato; in altra sezione il registro non è compilato in alcuna sua parte, mentre è presente un secondo registro compilato a matita, con correzione dei voti riportati dall'esponente candidato Sindaco da n. 49 a n. 29 e totale delle schede scrutinate pari a n. 424, con 33 schede nulle e 3 schede bianche. Tuttavia, nella medesima sezione risultano attribuiti n. 425 voti ai candidati sindaci e 546 alle liste. Solo a seguito della verifica della Commissione i voti attribuiti ai candidati Sindaco ed alle liste risultano in totale n. 424 e quindi pari al numero dei votanti della sezione, mentre non vengono verbalizzate schede bianche o nulle. In molti altri verbali vengono citati voti nulli alle liste, con percentuali elevatissime, di cui 117 voti relativi alla lista degli esponenti, senza alcuna motivazione; tra questi si cita una scheda elettorale dichiarata nulla perché il candidato ivi indicato come Mariotti non sarebbe stato presente nella Lista. Infine, molti verbali riportano banali errori di calcolo con riferimento alla sommatoria dei voti e addirittura numero di voti superiore al numero dei votanti.
Tali palesi irregolarità hanno dato origine anche ad un procedimento penale (n. 4281/2020 RGNR) relativo all'inquinamento dello svolgimento e degli esiti della competizione elettorale che, al momento, ha determinato la misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari a carico di due Presidenti di Sezione, uno dei quali rivestiva già la carica di capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, e contemporaneamente era candidato alla carica di consigliere comunale alle ultime competizioni elettorali, quando risultava primo eletto della Lista di appartenenza con n. 1150 preferenze. Dalle indagini svolte dalla Questura di Reggio Calabria, sfociate nell'Informativa di reato n. 617/2020 DIGOS di prot. del 19.11.2020, ed integrate con n. 623/2020/DIGOS di prot. ed ulteriore approfondimento investigativo depositato in data 9.12.2020, è risultato un diffuso sistema di alterazione dell'espressione di voto realizzato attraverso il rilascio di duplicato informatico di tessere elettorali, sulla base della falsificazione della richiesta e della relativa delega al ritiro del duplicato e della successiva espressione del voto da parte di soggetti diversi dal titolare della tessera elettorale (tutti anziani e quattro perfino deceduti), che si scopriva, in realtà, non aver mai chiesto il duplicato né aver rilasciato alcuna delega alla richiesta/ritiro della tessera elettorale medesima, né essersi mai recato alle urne ad esprimere il voto. Nel corso delle indagini, sottoposti a sequestro tutti i registri elettorali e tutte le liste degli elettori, si accertavano macroscopiche anomalie, particolarmente nella sezione n. 184 dove si accertava tra l'altro che per ben 11 votanti il voto risultava annotato con indicazione di tessera elettorale diversa da quella in loro possesso, mentre un votante veniva ammesso all'espressione di voto se pure non iscritto nelle liste elettorali della sezione, in quanto omonimo del vero elettore. In particolare emergevano le seguenti anomalie: nella casella del Registro elettorale relativa al numero d'ordine, per gli elettori identificati per conoscenza personale, coincidenti con quelli che risultavano aver richiesto il duplicato della tessera elettorale, non vi era la "spunta" apposta all'atto del conteggio dei voti durante le operazioni di scrutinio ed inoltre essi erano tutti registrati per ultimi, e quindi, presumibilmente, aggiunti in un secondo momento. I voti complessivi riconducibili al sistema del rilascio del duplicato della tessera elettorale, come già accertato, è pari a 100. Ma in realtà il medesimo candidato consigliere uscente aveva avanzato n. 283 richieste di rilascio di duplicati, anche se a nome di diversi delegati, (tutti a lui riconducibili) come si desume dalla grafia assolutamente sovrapponibile alle prime.
I voti venivano ricevuti in specifiche sezioni elettorali presiedute da soggetti nominati o comunque riconducibili al predetto consigliere e particolarmente nelle sezioni 38, 62, 65, 73, 74, 76, 67, 172, 184. In quest'ultima si appurava che la nomina veniva effettuata in favore di un Presidente particolarmente compiacente, astretto, insieme al candidato dianzi indicato, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le designazioni dei presidenti venivano dunque effettuate in ispregio dell'art. 20 DPR n. 570/60, secondo cui il presidente della sezione elettorale è designato dal presidente della Corte di Appello territorialmente competente; in caso di impedimento spetta al sindaco l'assunzione della presidenza o la designazione di un delegato, non potendo egli a sua volta delegare la nomina a terzi. Nella fattispecie, risulta dalla nota prot. 623/2020 DIGOS che il Sindaco Falcomatà aveva revocato la delega rilasciata al predetto Consigliere per poi confermare comunque le nomine effettuate da quest'ultimo. Dette nomine, peraltro, erano state comunicate solo in via informale, con sostituzione di presidenti designati dalla Corte di Appello, ad opera del predetto consigliere, oggi agli arresti domiciliari, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto. In particolare, alcune nomina in surroga venivano effettuate in assenza di rinuncia del presidente già nominato ritualmente dalla Corte di Appello. Tanto ha determinato una falsità ideologica delle schede elettorali e quindi una falsità ideologica dei registri elettorali in cui quei risultati sono stati trasfusi, di tale estensione e rilevanza da avere del tutto falsato gli esiti della competizione. Con riferimento poi alle modifiche dei voti riportati dalla lista degli esponenti ed alla percentuale per essa calcolata prima al di sopra del 3% e successivamente al di sotto, con conseguente impossibilità di partecipare alla ripartizione dei seggi, occorre anche rimarcare che dai medesimi atti di indagine risulta che alla data del 20-21 settembre 2020 non era stato previsto un sistema di sicurezza con restrizioni all'accesso degli esiti elettorali da parte di soggetti terzi, predisposto solo all'atto del ballottaggio, con assegnazione di credenziali personali a ciascun avente titolo all'accesso medesimo.
Le condotte sopra esposte come accertate dalle Autorità competenti, hanno arrecato un grave vulnus alla genuinità del processo di formazione della volontà degli elettori ed hanno minato con immediata evidenza il corretto svolgimento della competizione elettorale ed il libero esercizio dei diritti politici dei cittadini.
Alla luce delle criticità evidenziate, ed al fine di salvaguardare l'interesse pubblico al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, che costituisce il fondamento stesso dell'ordinamento democratico, gli esponenti
INVITANO
le Amministrazioni in indirizzo a procedere, nell'esercizio dei loro poteri di controllo e sostitutivi, all'annullamento delle elezioni ed allo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria, con ogni effetto conseguente. In via subordinata, si chiede l'annullamento parziale delle elezioni nelle sezioni sopra indicate.