"New Bridge": rigettata sorveglianza speciale per Cosimo Marando

Il Tribunale di Reggio Calabria – sezione Misure di Prevenzione – in accoglimento delle tesi difensive prospettate dall'Avv. Leone Fonte, ha rigettato la Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS proposta dal Questore di Reggio Calabria nei confronti di Cosimo Marando di anni 80 di Gioiosa Jonica.

Il Marando era stato tratto in arresto nell'ambito della cosiddetta "Operazione New Bridge" con l'accusa di far parte dell'associazione mafiosa denominata Ndrangheta meglio identificata nel processo il "Crimine". Nel corso dell'attività investigativa, nell'ambito di un indagine riguardante un traffico di droga tra gli Sati Uniti e la Calabria con a capo tale Francesco Lupoi detenuto negli Stati Uniti, veniva captata un intercettazione ambientale tra quest'ultimo e Marando, nel corso della quale Marando nell'apprendere di non essere stato invitato ad una ricorrenza cd. "mangiata" reagiva rappresentando a Lupoi che si sarebbe rivolto al "mastro di giornata coinvolgendo anche cinque della provincia" per formulare l'accusa nei confronti dell'autore dell'offesa così "spogliandolo" da ogni "carica o dote". Il dialogo intercettato secondo l'accusa presupponeva necessariamente l'inserimento di Marando in un organigramma mafioso in quanto conoscitore delle "regole della ndrangheta".

Sulla base delle risultanze del procedimento penale il Questore di Reggio Calabria avanzava la proposta di sottoposizione di Marando alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa. Nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale di Prevenzione il Pubblico Ministero chiedeva, quindi, l'applicazione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre. Di diverso avviso era l'Avv. Leone Fonte il quale evidenziava che nel frattempo Marando assolto dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria dal delitto di cui all'art. 416 bis per non aver commesso il fatto, anche se l'assoluzione è stata appellata dal Pubblico Ministero. Vi è da dire comunque che ancor prima di essere assolto, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, disponendo l'immediata scarcerazione del Marando.

In particolare l'Avv. Fonte, dinanzi alla Corte di Cassazione faceva rilevare, per come aveva già evidenziato nel ricorso, che la circostanza che nel corso di detto dialogo si facesse riferimento alla figura del "mastro di giornata" e all'organismo cd. "provincia", non consentiva, per ciò solo, né di ritenere che si stesse parlando di un sodalizio mafioso riconducibile all'associazione mafiosa denominata "ndrangheta", né tanto meno che il Marando, ove ne fosse riconosciuta la sussistenza concreta e non già virtuale, ne facesse obbligatoriamente parte.

In effetti, le semplici affermazioni esternate dal Marando andavano riscontrate o corroborate da ulteriori elementi indiziari che invece, nel caso in oggetto di trattazione, apparivano mancanti.

Nell'udienza dinanzi al Tribunale di Prevenzione l'avv. Fonte faceva presente tutto ciò, evidenziando, quindi, che il Marando non poteva ritenersi un soggetto appartenente alla criminalità organizzata e non poteva altrettanto essere considerato un soggetto pericoloso.

Il Tribunale condividendo quanto sostenuto dalla difesa rigettava la sorveglianza speciale.