Riceviamo e integralmente pubblichiamo:
Egregio Direttore dott. Cordova,
nell'interesse del prof. Giuseppe Romeo, dirigente scolastico presso l'I.C. "De Amicis – Bolani" di Reggio Calabria, Le scrivo per esercitare il diritto di rettifica e replica - ai sensi dell'art. 8 della Legge sulla stampa - in relazione all'articolo pubblicato sul Suo giornale on-line lo scorso 20 maggio c.a. dal titolo: "Reggio: la scuola vuole spostare di classe il bambino autistico. I giudici dicono no", a firma di Angela Panzera.
L'Autrice dell'articolo, ritenendo - diversamente da giornalisti di altri quotidiani - evidentemente inutile interpellare il Dirigente Scolastico sui fatti verificatisi, è pervenuta ad una ricostruzione della vicenda assolutamente incompleta e distorta, oltre che colma di gravi inesattezze e infondate accuse rivolte al mio assistito.
In particolare, l'articolo in questione lascia intendere che già al momento dell'iscrizione alla scuola "De Amicis – Bolani" i genitori del minore disabile "avevano chiesto verbalmente al dirigente scolastico ... di poter collocare il proprio figlio nella classe insieme ai suoi amichetti di gioco" (1^ A), richiesta che il dirigente avrebbe negato per collocare il minore "in un'altra classe" ove, però, il minore stesso "privato delle cure più elementari ... non era a suo agio ... non conosceva nessuno ... iniziava a lamentare di non voler più andare a scuola". L'articolo continua contestando al dirigente sia la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato "sperperando denaro pubblico", sia di avere "osteggiato" il minore.
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I fatti sono ben diversi e tutti ampiamente documentati.
Nel mese di gennaio 2015, i genitori del minore in questione iscrivevano il proprio figlio, affetto da "Disturbo dello spettro autistico", alla classe prima della scuola primaria, con richiesta di quota oraria di funzionamento a 40 ore settimanali (tempo pieno). Tale richiesta veniva ovviamente accolta (al pari di quelle formulate da tutti gli altri genitori) e il minore veniva così inserito nella classe 1^B (40 ore), in cui erano anche presenti alcuni suoi compagni della scuola d'infanzia.
A fine settembre, dopo l'avvio della frequenza scolastica, i genitori del minore chiedevano il trasferimento del figlio dalla classe frequentata (1^B, 40 ore settimanali) a diversa classe a 30 ore settimanali, ed esattamente alla 1^A, ove risultavano iscritti altri suoi compagni della scuola d'infanzia.
A questo punto il Dirigente comunicava che la 1^A risultava già composta da 25 alunni frequentanti e che, per disposizioni di legge – dettate proprio ad esclusiva tutela dei minori in situazione di disagio e che consentono il loro inserimento solo in prime classi con non più di 20 iscritti al fine di favorirne la migliore integrazione e la più idonea assistenza – avrebbe potuto effettuare il trasferimento in altra classe a 30 ore (1^C) ove risultavano iscritti soltanto 18 alunni e, tra questi, comunque, altri compagni della scuola d'infanzia del minore. Il Dirigente, cioè, trovandosi nella situazione di dover scegliere tra l'inserimento dell'alunno in soprannumero in palese violazione della normativa specifica a tutela dei minori in situazione di disagio, oppure la lesione dei diritti di altri alunni già inseriti nella stessa classe (che avrebbe dovuto spostare per ridurne il numero complessivo), ha pensato di trovare una soluzione soddisfacente nello spostamento dell'alunno disabile in altra classe (1^C) che presentava caratteristiche analoghe alla classe richiesta (1^A), in quanto era anch'essa a 30 ore settimanali ed aveva comunque tra gli alunni alcuni compagni della scuola d'infanzia dell'alunno medesimo, ma che presentava un numero di alunni pari a 18.
Il bambino frequentava quindi regolarmente, per tre mesi, la classe 1^C conseguendo, contrariamente a quanto riferito nell'articolo di stampa, positivi risultati didattici e comportamentali, come relazionato da tutte le docenti e assistenti che ne hanno avuto cura: raggiungeva gli obiettivi intermedi indicati nella programmazione e si relazionava molto proficuamente con compagni ed insegnanti, mantenendo sempre un atteggiamento "tranquillo e sereno, sempre sorridente e positivo in ogni attività".
Il genitore dell'alunno, però, volendo in ogni caso ottenere il passaggio del figlio alla classe 1^A, proponeva a tal fine ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, sezione di Reggio Calabria, che, pur ritenendo sostanzialmente coerente la determinazione del Dirigente con i criteri normativi vincolanti in materia di numero massimo di alunni per classe in presenza di alunno diversamente abile, ordinava, dopo la permanenza del minore nella 1^C per tre mesi, il suo trasferimento nella 1^A.
In relazione, poi, alla decisione sull'appello che secondo l'Autrice dell'articolo sarebbe riferibile al Dirigente scolastico, è ben noto che in siffatti casi spetta per legge in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato e non all'Amministrazione (nella specie, al Dirigente scolastico) il compito di "consigliare e dirigere" l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato.
Orbene, omettere da parte dell'Autrice dell'articolo una completa e corretta ricostruzione della vicenda ha evidentemente comportato un grave vulnus alla verità dei fatti, con conseguente danno all'onorabilità e professionalità del Dirigente ed all'immagine della Scuola, che, ad oggi, è l'Istituto Comprensivo più grande della Calabria e notoriamente in prima linea nel garantire in concreto massima accoglienza, integrazione, formazione ed istruzione a tutti gli alunni che lo frequentano.
Alla luce di quanto sopra, e con riserva di ampia tutela del mio assistito nelle Sedi competenti, Le chiedo di voler provvedere, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al testo giornalistico cui la rettifica si riferisce.
Cordiali saluti
Avv. Michele Musarra
Prof. Giuseppe Romeo
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