Questa mattina l’Avvocato e criminologa Rita Tulelli è stata ospite di Radio Amore Catanzaro, nel corso di una trasmissione condotta dalla giornalista Ada Cosco, per affrontare alcuni dei temi più delicati e attuali in materia di violenza di genere, femminicidio, tutela delle vittime e protezione dei minori coinvolti nei contesti di violenza familiare.
Al centro della conversazione è stata posta, in particolare, la condizione dei figli che rimangono orfani a seguito dell’uccisione di un genitore in ambito domestico. Si tratta di vittime che, pur non essendo state direttamente colpite dall’azione omicidiaria, subiscono conseguenze profonde e spesso irreversibili sul piano affettivo, psicologico, familiare, economico e sociale.
L’ordinamento italiano ha riconosciuto questa particolare condizione attraverso la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 che disciplina la tutela degli orfani per crimini domestici, prevedendo specifiche misure in materia di assistenza, sostegno economico, studio, formazione e tutela giuridica. La normativa rappresenta un passaggio significativo perché riconosce che le conseguenze del crimine non si esauriscono con la morte della vittima, ma si riverberano inevitabilmente sulla vita dei figli.
Nel corso dell’intervista è stata evidenziata la necessità di interrogarsi non soltanto sull’esistenza formale delle tutele, ma soprattutto sulla loro effettività. Una norma, infatti, raggiunge pienamente il proprio scopo soltanto quando il diritto riconosciuto sulla carta può tradursi in un concreto percorso di protezione e accompagnamento.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla posizione degli orfani nell’ambito del procedimento penale. Il processo costituisce uno strumento fondamentale di accertamento della responsabilità, ma può trasformarsi, per i familiari della vittima, in un percorso lungo e doloroso. La durata delle indagini, le perizie, le udienze, gli eventuali gradi di impugnazione e l’attesa della definizione del procedimento possono infatti incidere ulteriormente sulla condizione psicologica di chi ha già subito una perdita irreparabile.
Da qui l’esigenza di una giustizia che sia non soltanto rigorosa, ma anche attenta alla persona offesa e ai suoi familiari, soprattutto quando sono coinvolti minori. La tutela processuale, infatti, non dovrebbe essere considerata separatamente dalla necessità di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Un ulteriore profilo affrontato è stato quello del risarcimento del danno Anche sotto questo aspetto occorre distinguere tra il riconoscimento giudiziale del diritto e la sua concreta soddisfazione. La situazione può diventare particolarmente complessa quando il responsabile del reato non dispone di adeguate risorse economiche o patrimoniali.
Emblematico, in questo senso, è il caso di Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa nel 2013 dall’allora fidanzato minorenne. Nel 2025 il Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto ai familiari un risarcimento di circa 1,3 milioni di euro, ponendo il relativo obbligo a carico dell’autore del delitto e dei suoi genitori. La vicenda ha richiesto anche un autonomo percorso civile, poiché, secondo quanto riportato dalle fonti, i genitori di Fabiana non avevano potuto costituirsi parte civile nel processo penale minorile a causa della minore età dell’imputato.
Il caso consente di riflettere su una questione di grande rilievo: quanto è realmente efficace il risarcimento quando il soggetto obbligato non dispone di risorse sufficienti per adempiere? Il riconoscimento del danno rappresenta certamente una forma di affermazione della responsabilità e della dignità della vittima e dei suoi familiari; tuttavia, la giustizia riparativa e il sostegno alle vittime richiedono che, ove possibile, il diritto riconosciuto possa trovare una concreta attuazione.
Nel corso della trasmissione è stato inoltre affrontato il tema dell’infermità e della seminfermità mentale, istituti che devono essere valutati con particolare rigore nell’ambito del procedimento penale. La presenza di una patologia psichica non determina automaticamente l’esclusione della responsabilità: ciò che rileva, sotto il profilo giuridico, è l’incidenza della condizione sulla capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Nel caso di Fabiana Luzzi, il riconoscimento della seminfermità mentale ha avuto conseguenze sulla determinazione della pena, successivamente fissata in via definitiva in 18 anni di reclusione.
L’intervento ha quindi consentito di ampliare la riflessione al tema delle politiche pubbliche di prevenzione e protezione dei minori.
In questo ambito assume particolare rilievo anche l’esperienza di “Liberi di scegliere”, oggi divenuta oggetto di una specifica disciplina legislativa con la Legge 17 luglio 2026, n. 131, entrata in vigore il 9 agosto 2026. La legge introduce misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, trasformando in un quadro legislativo strutturale un’esperienza nata dall’esigenza di sottrarre i minori al condizionamento mafioso.
Il principio che emerge è quello della centralità del superiore interesse del minore: appartenere a una determinata famiglia non può significare essere condannati a ereditarne necessariamente il destino criminale. Quando il contesto familiare costituisce un concreto fattore di pregiudizio, l’ordinamento può intervenire attraverso gli strumenti previsti dalla normativa minorile, con l’obiettivo di offrire al giovane un’alternativa concreta e la possibilità di costruire autonomamente il proprio futuro.
La riflessione proposta dall’Avvocato e criminologa Rita Tulelli ha dunque messo in evidenza una considerazione fondamentale: la risposta dello Stato alla violenza non può esaurirsi nella condanna dell’autore del reato.
La vera sfida consiste nel garantire protezione alle vittime, accompagnare i familiari nel percorso giudiziario, assicurare ai minori sostegno psicologico ed educativo e creare le condizioni affinché chi sopravvive a una tragedia possa tornare, gradualmente, a progettare il proprio futuro.
Gli orfani di crimini domestici non devono essere considerati soltanto come una conseguenza collaterale del reato. Sono persone che hanno subito una perdita radicale e che necessitano di una tutela autonoma, continuativa e multidisciplinare.
È proprio in questa prospettiva che diritto e criminologia sono chiamati a dialogare: il primo per garantire diritti e responsabilità, la seconda per comprendere i meccanismi della violenza e le sue conseguenze. Al centro, tuttavia, deve rimanere sempre la persona: la vittima, la sua famiglia e soprattutto quei figli ai quali il crimine ha sottratto, troppo presto, una parte fondamentale della propria vita.
