Chiusura di strade e piazze per fermare i contagi: ecco le indicazioni del Viminale

STRADE-SICURELa chiusura di strade e piazze nei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture di prevenzione sanitaria territoriali. E' quanto si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, con indicazioni in merito alle misure del dpcm 18 ottobre 2020.

"In considerazione del fatto che la disposizione prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso - commenta Frattasi - appare indispensabile che" la chiusura di vie e piazze dei centri urbani "venga tempestivamente anticipata, da parte dell'autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata".

Un aiuto dai militari

L'attuazione dei provvedimenti di chiusura "potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità", precisa il Viminale. Quanto alla definizione "della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i signori questori organizzeranno con le forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo".

Per un "principio di proporzionalità e adeguatezza", potrà essere valutata l'opportunità di chiudere strade e vie nei centri urbani "solo in determinati giorni della settimana", limitando le restrizioni "a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone", dice il capo Gabinetto del Viminale. "Sempre in ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del dpcm - continua la circolare - il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi".

--banner--

Strumento nelle mani del sindaco

Ma di chi è la responsabilità? Tenuto conto che l'eventuale chiusura di vie e piazze nei centri urbani è diretta "ad una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del sindaco, quale Autorità sanitaria locale", ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978 e degli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

"Sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale. Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale", ribadisce la circolare. "Con tale dizione - precisa la circolare - si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici). è opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l'esercizio degli sport di contatto purchè esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva". Escluse dal divieto, invece, "le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purchè nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l'allenamento con manichini; per la danza, le figure singole".

"Qualora talune Regioni, in considerazione dell'andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i prefetti delle province interessate", chiarisce la circolare.

Gli stop alle attività

"Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza", precisa la circolare. Il documento richiama l'attenzione "sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico". "Elementi questi assenti, in tutto o in parte - conclude la circolare - nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio".

Ristorazione da asporto fino alle 24

"L'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo", dichiara Frattasi, in relazione alle misure anti Covid del dpcm del 18 ottobre. La previsione tende ad evitare i "comportamenti elusivi (chiusura a mezzanotte ed apertura poco più tardi, ndr) che si erano già profilati nell'immediatezza dell'entrata in vigore del dpcm del 13 ottobre". Il Viminale sottolinea "l'importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore". Altra novità riguarda la ristorazione con asporto: "Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze". Introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che "restano comunque aperti" anche "quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale".